(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
           Siciliana - Parte I - n. 26 del 27 giugno 2014) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Procedure    per    il    rilascio    delle     certificazioni     di
  abitabilita'/agibilita' per singoli edifici, unita'  immobiliari  o
  singole porzioni di costruzioni 
  1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994,
n.  17  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dopo  la  parola
"progettista" sono aggiunte le seguenti: "o un tecnico abilitato alla
libera  professione,   nei   limiti   delle   rispettive   competenze
professionali,". 
  2. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio  1994,  n.  17  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 2, le parole "tecnico responsabile dei  lavori"  sono
sostituite da "tecnico abilitato alla libera professione, nei  limiti
delle rispettive competenze professionali,"; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Il certificato di abitabilita'/agibilita'  puo'  essere
richiesto anche: 
        1) per singoli edifici o singole porzioni della  costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora  siano  state  realizzate  e
collaudate le opere di urbanizzazione  primaria  relative  all'intero
intervento edilizio e siano state completate e  collaudate  le  parti
strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati  gli  impianti
relativi alle parti comuni; 
        2) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di abitabilita'/agibilita' parziale; 
      5-ter. Si applica nel territorio  della  Regione  il  comma  3,
lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380  e
successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non  proponga
domanda di abitabilita'/agibilita' puo' presentare  la  dichiarazione
del  direttore  dei  lavori,  o   qualora   non   nominato,   di   un
professionista  abilitato  nei  limiti  delle  rispettive  competenze
professionali, con la quale si attesta la conformita'  dell'opera  al
progetto  presentato,  alle  norme  igienico  sanitarie  e   la   sua
abitabilita'/agibilita', corredata dalla seguente documentazione: 
        1) copia  della  richiesta  di  accatastamento  dell'edificio
trasmessa al catasto; 
        2) dichiarazione dell'impresa installatrice  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di sicurezza e risparmio energetico, valutate  secondo  la  normativa
vigente.". 
    c) il comma 6 e' soppresso.