(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 26 del 27 giugno 2014) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilita'/agibilita' per singoli edifici, unita' immobiliari o singole porzioni di costruzioni 1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "progettista" sono aggiunte le seguenti: "o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,". 2. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole "tecnico responsabile dei lavori" sono sostituite da "tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,"; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Il certificato di abitabilita'/agibilita' puo' essere richiesto anche: 1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 2) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilita'/agibilita' parziale; 5-ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilita'/agibilita' puo' presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilita'/agibilita', corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto; 2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.". c) il comma 6 e' soppresso.