(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (P-I) n. 28 dell'11 luglio 2014 n. 22) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8; Visti, in particolare, gli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8; Vista la legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17; Visto il parere prot. n. 5826 dell'11 marzo 2014, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana; Visto il parere n. 260 (numero affare n. 402/14) del 19 marzo 2014, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva; Vista la delibera di Giunta regionale n. 91 del 28 aprile 2014; Su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. L'assessore regionale per le attivita' produttive, nell'ambito delle procedure per la costituzione della Consulta delle attivita' produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, emana un avviso pubblico per la individuazione della maggiore rappresentativita' a livello regionale dell'associazione regionale degli industriali, delle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative, degli agricoltori nonche' delle organizzazioni sindacali e per la successiva designazione nella suddetta consulta delle attivita' produttive dei seguenti membri: tre membri individuati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali che risulti essere maggiormente rappresentativa nel territorio regionale; due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni dei commercianti che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli artigiani che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni delle cooperative che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli agricoltori che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale; quattro membri indicati, rispettivamente, uno ciascuno dalle prime quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.