(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   regione   autonoma
            Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Interpretazione autentica  dell'articolo  3,  comma  8,  della  legge
  provinciale  8   maggio   2013,   n.   5,   recante   "Disposizioni
  sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di  Bolzano  e
  sulla composizione e formazione della Giunta provinciale" 
  1. Il secondo periodo del  comma  8  dell'articolo  3  della  legge
provinciale 8 maggio 2013, n. 5, viene  interpretato  nel  senso  che
alle candidate e ai candidati che non hanno presentato il  rendiconto
delle spese sostenute per la campagna  elettorale  e  dei  contributi
finanziari ricevuti entro il  termine  previsto  dal  comma  5  dello
stesso  articolo,  e'  inviata  una  comunicazione   di   avvio   del
procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio  provinciale,  con   l'indicazione   dell'ammontare   della
sanzione amministrativa e la concessione di un termine di  20  giorni
dalla data di  ricevimento  della  comunicazione  per  presentare  il
rendiconto. La presentazione del  rendiconto  nell'anzidetto  termine
comporta la non applicazione della sanzione amministrativa. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 21 luglio 2014 
 
                             KOMPATSCHER