(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 luglio 2014,
n. 860 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto
di accesso sono adottate dal direttore della struttura  organizzativa
che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in
originale.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «4. Con riferimento  agli  atti  del  procedimento  amministrativo,
purche' esecutivi ed efficaci, il diritto  di  accesso  si  esercita,
anche durante il procedimento stesso, nei confronti  della  struttura
organizzativa competente a formare l'atto conclusivo  o  a  detenerlo
stabilmente. Il diritto di accesso agli atti  adottati  dalla  Giunta
provinciale e' autorizzato dal Segretario generale.».