(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 luglio 2014, n. 860 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito: «2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della struttura organizzativa che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale.». 2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito: «4. Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purche' esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale e' autorizzato dal Segretario generale.».