(Pubblicata nel numero straordinario 1 al Bollettino Ufficiale  della
  regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 16 luglio 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Interpretazione  autentica  del  termine  "valore  attuale"  di   cui
  all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre  2012,  n.  6  e
  provvedimenti conseguenti 
  1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10  della  legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6  (Trattamento  economico  e  regime
previdenziale  dei  membri  del  Consiglio  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in  vigore  della  legge
regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento  al
"valore attuale medio". 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, l'Ufficio di Presidenza provvede  alla  nuova  quantificazione
del valore attuale medio di cui  al  comma  1,  secondo  i  parametri
indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza,
e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti
che contengano pregresse quantificazioni del valore  attuale  e  ogni
atto conseguente. 
  3.  Sono  soggetti  alla  nuova   quantificazione   i   Consiglieri
regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito  di
eta' previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il  diritto
alla corresponsione dell'assegno stesso, nonche' gli  aventi  diritto
di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente  tra  l'entrata
in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui  e'
divenuto possibile l'esercizio della facolta' di opzione  del  valore
attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge. 
  4. Per i Consiglieri che non  hanno  ancora  maturato  i  requisiti
previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito
dell'eta',  oppure  non  hanno  ancora  maturato  il   diritto   alla
corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1,  della
legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il  calcolo
del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione  di  tali
requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
2 e con le modalita' previste dall'articolo 3. 
  5. Le modalita' di  recupero  delle  maggiori  somme  erogate  sono
indicate nell'articolo 3.