(Pubblicata nel numero straordinario 1 al Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 16 luglio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti 1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio". 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente. 3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di eta' previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonche' gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui e' divenuto possibile l'esercizio della facolta' di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge. 4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'eta', oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalita' previste dall'articolo 3. 5. Le modalita' di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.