(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 18 marzo 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell'art. 1-bis al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 1. Dopo l'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attivita' agrituristica; b) attivita' agrituristica: l'attivita' di ricezione e ospitalita' o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se societa' cooperativa, iscritta altresi' all'albo regionale delle cooperative. L'attivita' agrituristica e' svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali; c) ricezione e ospitalita': la ricezione e' l'attivita' con cui l'operatore agrituristico riceve, nell'arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell'agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro; l'ospitalita' e' l'attivita' con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attivita' di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attivita' di campeggio agrituristico; d) ristoro agrituristico: l'attivita' con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attivita' di somministrazione o ristoro agrituristico mediante servizio assistito di somministrazione di cui all'art. 30-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, di modifica dell'art. 4, comma 8-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; e) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; f) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attivita' agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attivita' stessa, fissandone limiti e modalita'; g) prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonche' i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto; h) prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i prodotti agroalimentari tradizionali contenuti nell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 178/1998; i) prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali); l) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonche' di attrattive culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali); m) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 14/2006; n) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attivita' culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 14/2006; o) altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed e' determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attivita' agrituristica; p) spuntino: cibo non cucinato o bevanda; q) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE Italia).».