(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Lazio n. 22 del 18 marzo 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento dell'art. 1-bis 
            al regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 
 
  1. Dopo l'art. 1 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si
intende per: 
  a) operatore  agrituristico:  l'imprenditore  agricolo  che  svolge
attivita' agrituristica; 
  b) attivita' agrituristica: l'attivita' di ricezione e  ospitalita'
o di ristoro esercitata,  nei  limiti  previsti  dall'art.  2135  del
codice civile,  dall'imprenditore  agricolo  iscritto  nella  sezione
speciale del registro di cui all'art. 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante  norme
per la semplificazione della disciplina in materia di registro  delle
imprese, nonche' per la  semplificazione  dei  procedimenti  relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda  di  iscrizione
all'albo delle imprese artigiane o  al  registro  delle  imprese  per
particolari  categorie  di  attivita'  soggette  alla   verifica   di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i  della
legge 15 marzo 1997, n. 59)  e,  se  societa'  cooperativa,  iscritta
altresi'   all'albo   regionale   delle   cooperative.    L'attivita'
agrituristica e' svolta attraverso l'utilizzo della propria  azienda,
in  rapporto  di  connessione  e  complementarieta'   rispetto   alle
attivita' di coltivazione del  fondo,  silvicoltura,  allevamento  di
animali,  acquacoltura  e  pesca   che   devono   comunque   rimanere
principali; 
  c) ricezione e ospitalita': la ricezione  e'  l'attivita'  con  cui
l'operatore agrituristico riceve,  nell'arco  della  giornata,  nelle
proprie strutture ed aree, i fruitori dell'agriturismo,  che  possono
essere singoli o gruppi, interessati alla  conoscenza  dei  cicli  di
lavorazione, allo svago, al ristoro; l'ospitalita' e' l'attivita' con
cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti
locali idonei all'alloggiamento o soggiorno,  di  seguito  denominata
attivita' di alloggio  agrituristico,  o  accoglie  in  spazi  aperti
destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata  attivita'  di
campeggio agrituristico; 
  d)  ristoro  agrituristico:   l'attivita'   con   cui   l'operatore
agrituristico somministra pasti  e  bevande,  di  seguito  denominata
attivita'  di  somministrazione  o  ristoro  agrituristico   mediante
servizio assistito di somministrazione di cui all'art.  30-bis  della
legge 9 agosto 2013, n. 98, di modifica dell'art. 4, comma 8-bis  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  e) operatore del settore alimentare: la persona fisica o  giuridica
responsabile  di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  della
legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta  sotto  il  suo
controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico
o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi  delle
attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione  e
distribuzione degli alimenti; 
  f) autorizzazione comunale:  il  provvedimento  amministrativo  con
cui, per gli effetti di cui  all'art.  6  della  legge  regionale  n.
14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione
o alla prevalente ubicazione degli immobili  destinati  all'attivita'
agrituristica,  autorizza  l'operatore  agrituristico   all'esercizio
dell'attivita' stessa, fissandone limiti e modalita'; 
  g)  prodotti  aziendali  o  di  produzione  aziendale:  i  prodotti
ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonche' quelli ricavati da
materie prime dell'azienda agricola attraverso  lavorazioni  esterne,
nonche' i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati,  acquistati
dalle cooperative presso le quali sono  state  conferite  o  vendute,
anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse  associati,  le
materie prime oggetto di trasformazione nel limite  del  quantitativo
conferito o venduto; 
  h) prodotti tipici della regione: i  prodotti  a  denominazione  di
origine,  i  prodotti  ad  indicazione  geografica  ed   i   prodotti
agroalimentari tradizionali contenuti nell'elenco di cui  al  decreto
ministeriale n. 178/1998; 
  i) prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui  al  decreto
del Ministro per le politiche  agricole  8  settembre  1999,  n.  350
(Regolamento  recante  norme  per   l'individuazione   dei   prodotti
tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173)  e  al  decreto  del  direttore  generale  delle
politiche  agricole  ed  agroindustriali  nazionali  18  luglio  2000
(Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali); 
  l) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi
cartelli, caratterizzati dalla  presenza  di  vigneti  e  cantine  di
aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di
oliveti  e  frantoi,  di   aziende   di   produzione   dei   prodotti
agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonche' di  attrattive
culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento  regionale
20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della legge regionale 3  agosto
2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino,  dell'olio  d'oliva  e
dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali); 
  m) degustazione organizzata: l'accoglienza  degli  ospiti  ai  fini
della degustazione di prodotti  aziendali  e  di  prodotti  tipici  e
tradizionali regionali di cui all'art. 2, comma 3, lettera  c)  della
legge regionale n. 14/2006; 
  n) fattorie didattiche: le  aziende  del  settore  agricolo,  della
pesca e dell'acquacoltura  il  cui  imprenditore,  nell'ambito  delle
attivita'  previste  dall'art.  2135  del  codice  civile,   esercita
attivita' culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e
in generale a favore dei consumatori, che assumono anche  valenza  di
fattorie sociali quando  estendono  i  loro  servizi  alle  fasce  di
popolazione  che  presentano  forme  di  disagio  sociale,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 14/2006; 
  o) altezza sul  livello  del  mare  (m/slm):  esprime  l'altitudine
rispetto  al  livello  del  mare  dell'impresa  agrituristica  ed  e'
determinata   facendo   riferimento   all'ubicazione   dell'attivita'
agrituristica; 
  p) spuntino: cibo non cucinato o bevanda; 
  q)  aree  svantaggiate:  le  aree   individuate   dalla   direttiva
75/273/CEE del Consiglio, del 28  aprile  1975,  relativa  all'elenco
comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva
75/268/CEE Italia).».