(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
              Regione Toscana n. 20 del 14 maggio 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il
sostegno  dell'attivita'  vivaistica  e  per  la   qualificazione   e
valorizzazione del sistema del verde urbano); 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 3 marzo 2014, n. 166; 
  Visto il parere favorevole  della  seconda  Commissione  consiliare
espresso nella seduta del 19 marzo 2014; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta dell'8 aprile 2014; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 28  aprile  2014,  n.
341; 
  Considerato quanto segue: 
    1. al fine  di  valorizzare  la  funzione  economica,  sociale  e
ambientale   dell'attivita'   vivaistica,   in    attuazione    delle
disposizioni della legge regionale 41/2012, sono definiti  i  criteri
insediativi  delle  aree  vocate  alle  attivita'   vivaistiche   con
l'obiettivo di concentrare le politiche regionali del settore; 
    2.  al  fine  di  superare  possibili  dubbi  applicativi   della
disposizione di legge che consente la coltivazione sia in pieno campo
che in contenitori e'  necessario  prevedere  una  norma  definitoria
delle due fattispecie; 
    3.  la  percentuale  massima  di  superficie  da  destinare  alle
coltivazioni in contenitore fuori dalle  aree  e'  stabilita  tenendo
conto delle dimensioni aziendali con l'obiettivo di regolamentare  il
ricorso a questo tipo di  coltivazione  evitando  di  penalizzare  le
aziende di piccole dimensioni; 
    4. la  legge  regionale  definisce  aree  vocate  alle  attivita'
vivaistiche quelle destinate all'attivita' vivaistica da almeno dieci
anni; pertanto la determinazione  della  superficie  minima  si  basa
sull'analisi    della    situazione    produttiva     esistente     e
sull'individuazione di un limite congruo per ricomprendere  nell'area
vocata una molteplicita' di imprese e permettere il riconoscimento di
realta' produttive di media dimensione; 
    5. al fine di promuovere attivamente azioni  di  piantumazione  a
verde e  boschi  urbani,  con  finalita'  compensativa  in  territori
interessati  da  criticita'  ambientali,  oltre  ad   orientare   gli
strumenti urbanistici verso una gestione ed  una  qualificazione  del
verde urbano, sono individuati indirizzi rivolti ai comuni. 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Criteri insediativi per le nuove aree vocate 
              (art. 3, comma 2 legge regionale 41/2012) 
 
  1. Per prevedere  nuove  aree  vocate  alle  attivita'  vivaistiche
all'interno  dei  piani  territoriali  di  coordinamento  (PTC),   le
province effettuano una valutazione dell'area  interessata  che  deve
tener conto, oltre che di quanto indicato all'art. 3,  commi  2  e  3
della legge regionale 23 luglio 2012,  n.  41  (Disposizioni  per  il
sostegno  dell'attivita'  vivaistica  e  per  la   qualificazione   e
valorizzazione del sistema del  verde  urbano),  anche  dei  seguenti
criteri: 
    a) presenza di  vincoli  di  natura  paesaggistica  o  ambientale
ricadenti sulla zona specifica; 
    b) sostenibilita' complessiva in relazione  alle  caratteristiche
paesaggistiche, ambientali ed agronomiche del territorio provinciale; 
    c) caratteristiche idrogeologiche dell'areale,  relativamente  al
rischio idrogeologico,  disponibilita'  di  acqua  per  usi  agricoli
rispetto a quelli civili, qualita' delle acque; 
    d) presenza di una dotazione infrastrutturale  della  zona  e  in
particolare presenza di una rete viaria e di collegamenti a strade di
grande comunicazione, presenza  di  rete  ferroviaria,  esistenza  di
acquedotti e reti di irrigazione; 
    e) importanza economica delle imprese vivaistiche  gia'  operanti
nella zona; 
    f) potenzialita' di sviluppo derivanti dalla qualificazione  come
vocata dell'area specifica; 
    g) eventuali azioni in  corso  d'opera  o  da  prevedere  per  la
mitigazione degli impatti  dell'attivita'  vivaistica  sulla  risorsa
idrica e sul paesaggio, nonche' i relativi costi; 
    h) eventuali opere in  corso  di  realizzazione  o  da  prevedere
relative a infrastrutture  necessarie  allo  sviluppo  dell'attivita'
vivaistica per la qualificazione dell'area  come  vocata  e  relativi
costi. 
  2. I PTC delle province, all'interno delle aree  vocate,  prevedono
idonee prescrizioni volte alla mitigazione  degli  effetti  derivanti
dall'attivita'  vivaistica  in  relazione  alla  gestione  del  ciclo
idrico, agli aspetti idrogeologici,  nonche'  alla  salvaguardia  del
paesaggio.