(Pubblicata nel s.o. n.  2  al  Bollettino  ufficiale  della  Regione
         Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2014 ) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Questa legge disciplina gli obblighi di trasparenza  concernenti
l'organizzazione e l'attivita' della Provincia, delle sue  agenzie  e
dei suoi enti strumentali pubblici e privati  previsti  dall'articolo
33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in  materia  di
governo dell'autonomia del Trentino), e  le  modalita'  per  la  loro
realizzazione,  nel  rispetto  delle  attribuzioni  derivanti   dallo
Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge  6
novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione). 
  2. Ai fini di questa legge  la  trasparenza  dell'organizzazione  e
dell'attivita' amministrativa e' assicurata mediante la pubblicazione
nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e  delle  informazioni
secondo criteri di facile accessibilita', completezza  e  semplicita'
di consultazione, nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato,  di  segreto  d'ufficio,  di  protezione  dei  dati
personali e di segreto statistico. Alla pubblicazione corrisponde  il
diritto  di   chiunque   di   accedere   al   sito   direttamente   e
immediatamente, senza autenticazione o identificazione. 
  3. I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati  anche  in
formato  elettronico  elaborabile  e  in  formati  di  dati   aperti,
intendendosi  per  tali,  ai  fini  di  questa  legge,  i  dati  resi
disponibili e fruibili  in  linea,  in  formati  non  proprietari,  a
condizioni  tali  da  permetterne  il  piu'  ampio  riutilizzo  e  la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrita'.