(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2014) IL PRESIDENTE Visto l'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attivita' produttive) il quale: a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilita' e della fruibilita' delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, di seguito denominate piu' brevemente «biciclette elettriche a pedalata assistita»; b) al comma 2, prevede la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica; c) al comma 3 prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 e' concesso per il tramite di Unioncamere FVG con la quale, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformita' a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; d) al comma 4 prevede che Unioncamere FVG ha facolta' di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui alla lettera b) secondo le modalita' e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al menzionato comma 3; Visto in particolare il comma 6 del sopra citato art. 18 della legge regionale n. 4/2014 il quale prevede che con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalita' di cui al menzionato comma 1, nonche' definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati. Visto il Regolamento di esecuzione come predisposto recante «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita» approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430; Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 e' stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI