(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a
sostegno delle attivita' produttive) il quale: 
    a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di  promuovere  lo
sviluppo  di  nuove  strategie  per  un  trasporto  sostenibile   sul
territorio  regionale  e  in  particolare  il   miglioramento   della
vivibilita' e della fruibilita' delle aree urbane,  in  un'ottica  di
tutela  dell'ambiente  e  di  sviluppo   economico   eco-compatibile,
sostiene l'acquisto di biciclette  elettriche  a  pedalata  assistita
dotate di un motore  ausiliario  elettrico  avente  potenza  nominale
continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione e'  progressivamente
ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, di
seguito denominate piu' brevemente «biciclette elettriche a  pedalata
assistita»; 
    b) al comma 2, prevede la concessione di contributi  pari  al  30
per cento del prezzo di acquisto,  comprensivo  di  IVA,  fino  a  un
massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una  bicicletta
elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica; 
    c) al comma 3 prevede tra l'altro che il  contributo  di  cui  al
comma 2 e' concesso per il tramite di Unioncamere FVG con  la  quale,
al fine di disciplinare  i  relativi  rapporti,  la  Regione  stipula
apposita convenzione in conformita'  a  uno  schema  approvato  dalla
Giunta  regionale,  su   proposta   dell'Assessore   alle   attivita'
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; 
    d) al comma 4 prevede che Unioncamere FVG ha facolta' di delegare
le funzioni amministrative concernenti la concessione dei  contributi
di cui alla lettera b) secondo le modalita' e  ai  soggetti  indicati
nella convenzione di cui al menzionato comma 3; 
  Visto in particolare il comma 6 del  sopra  citato  art.  18  della
legge regionale n.  4/2014  il  quale  prevede  che  con  regolamento
regionale  sono  disciplinati  i   criteri   e   le   modalita'   per
l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie  destinate
alle finalita' di cui al menzionato  comma  1,  nonche'  definito  il
procedimento per la  concessione  ed  erogazione  dei  contributi  ai
soggetti privati. 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  come  predisposto   recante
«Regolamento per la concessione dei contributi  di  cui  all'art.  18
della  legge  regionale  n.  4/2014  per  l'acquisto  di   biciclette
elettriche a pedalata assistita» approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430; 
  Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale  11  aprile
2013, n. 649 e' stato disposto che l'istituto del silenzio -  assenso
non trova applicazione nei procedimenti  concernenti  l'assegnazione,
la concessione,  l'erogazione  e  la  rendicontazione  di  incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n.
1430; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi  di
cui all'art. 18 della legge regionale n.  4/2014  per  l'acquisto  di
biciclette elettriche a pedalata assistita» nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI