(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
          della Regione Siciliana n. 36 del 29 agosto 2014) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Benefici in favore dei testimoni di giustizia 
 
  1. I benefici di cui ai commi 1  ed  1-bis  dell'articolo  4  della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come
testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15  gennaio  1991,
n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e
successive modificazioni, (Inciso  omesso  in  quanto  impugnato  dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)  purche'
abbiano reso la propria  testimonianza  in  procedimenti  penali  per
reati di mafia incardinati presso autorita' giudiziarie  aventi  sede
in  Sicilia  e  che,  per  effetto  delle  dichiarazioni   rese   nel
procedimento penale, si trovino in gravi difficolta' economiche. 
  2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al  comma  1,  per
testimoni di giustizia si intendono i soggetti che assumono  rispetto
al fatto o  ai  fatti  delittuosi  in  ordine  ai  quali  rendono  le
dichiarazioni esclusivamente la qualita' di persona offesa dal reato,
ovvero di persona informata sui fatti o  di  testimone,  purche'  nei
loro confronti non sia stata  disposta  una  misura  di  prevenzione,
ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa,
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3. Le dichiarazioni predette devono avere carattere  di  intrinseca
attendibilita', devono altresi'  avere  carattere  di  novita'  o  di
completezza  o  per  altri  elementi  devono  apparire  di   notevole
importanza per lo sviluppo delle indagini  o  ai  fini  del  giudizio
ovvero  per  le  attivita'  di  investigazione   sulle   connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni
e  i  collegamenti  interni  o  internazionali  delle  organizzazioni
criminali di tipo mafioso. 
  4. L'inattendibilita' accertata giudizialmente delle  dichiarazioni
rese nel procedimento penale costituisce causa di decadenza immediata
dai benefici concessi ai sensi della presente legge. 
  5.  Per  la  concessione  dei  benefici  della  presente  legge  si
applicano le procedure individuate dalla legge regionale 13 settembre
1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. 
  6. La presente legge si applica anche nei  confronti  dei  soggetti
gia' riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali
testimoni di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82  e
successive modificazioni.