(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 29 agosto 2014) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Benefici in favore dei testimoni di giustizia 1. I benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purche' abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorita' giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficolta' economiche. 2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, per testimoni di giustizia si intendono i soggetti che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualita' di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purche' nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita', devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. 4. L'inattendibilita' accertata giudizialmente delle dichiarazioni rese nel procedimento penale costituisce causa di decadenza immediata dai benefici concessi ai sensi della presente legge. 5. Per la concessione dei benefici della presente legge si applicano le procedure individuate dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. 6. La presente legge si applica anche nei confronti dei soggetti gia' riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali testimoni di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.