(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo: Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 Art. 2 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23/2012 Art. 3 - Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale n. 23/2012 Art. 4 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 23/2012 IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), e l'articolo 50 dello Statuto; Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); Considerato quanto segue: 1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale, ed e' altresi' necessario garantire il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali; 2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'Autorita' portuale regionale si rende necessario prevedere l'utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale; 3. Al fine di salvaguardare l'attivita' amministrativa gia' svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 23/2013, avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano gia' adottati; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 e' sostituita dalla seguente: «c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti;». 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 e' aggiunta la seguente: «c-bis) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti.». 3. Dopo il comma 1, dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione e' comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.». 4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 e' inserito il seguente: «1-ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1-bis, la commissione non e' costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima.».