(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
                    della Regione Toscana n. 37) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
  Preambolo: 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23/2012 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 23/2012 
  Art. 3 - Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge regionale  n.
23/2012 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 23/2012 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera  n),  e  l'articolo  50  dello
Statuto; 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Occorre  intervenire  per  implementare  la  composizione  delle
commissioni consultive di cui all'articolo 12 della  legge  regionale
n. 23/2012 al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo  che  le
marinerie di cooperative della pesca rivestono  nel  quadro  generale
regionale,  ed  e'  altresi'   necessario   garantire   il   regolare
funzionamento delle commissioni anche nel caso  in  cui  non  vengano
designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle
organizzazioni imprenditoriali; 
  2.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
competenza dell'Autorita'  portuale  regionale  si  rende  necessario
prevedere l'utilizzo di  personale  appartenente  al  ruolo  organico
regionale; 
  3. Al fine di salvaguardare l'attivita' amministrativa gia'  svolta
e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi  in  corso   occorre
prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori  portuali
che, al momento dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
23/2013, avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano gia' adottati; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
                  della legge regionale n. 23/2012 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 23/2012 e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  due  designati  dalle  organizzazioni  imprenditoriali   del
settore della pesca laddove presenti;». 
  2. Dopo la lettera c) del comma  1  dell'articolo  12  della  legge
regionale n. 23/2012 e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) un designato dalle  associazioni  sindacali  del  settore
della pesca laddove presenti.». 
    3. Dopo il comma 1, dell'articolo 12  della  legge  regionale  n.
23/2012 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Qualora le associazioni sindacali e  le  organizzazioni
imprenditoriali  non  procedano  a  tutte  le  designazioni  di  loro
competenza, la commissione e' comunque validamente costituita con  la
nomina della maggioranza dei componenti.». 
  4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 12 della  legge  regionale  n.
23/2012 e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Nel caso in cui non si raggiunga il  numero  minimo  di
componenti di cui al comma 1-bis, la commissione non e' costituita  e
si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per  un  periodo  pari  al
mandato della commissione medesima.».