(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 dell'8 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Vista la legge regionale 9 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana s.p.a.); Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ); Considerato quanto segue: 1. Attribuendosi all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) la funzione di elaborazione dei rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione, in ragione delle competenze dell'istituto, e' necessario consentire allo stesso ente di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti; 2. Attribuendosi a Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014 - 2020, le funzioni di organismo intermedio per la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e' necessario consentire alla stessa societa' di procedere ad assunzioni di personale per supportare tali compiti; 3. A seguito delle nuove perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione subentra nella titolarita' dei procedimenti amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse, che assumono la denominazione di SIR (siti di interesse regionale). Per l'assistenza e per il supporto tecnico dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR.) nell'esercizio di tali nuove funzioni e' necessario autorizzare l'Agenzia medesima a procedere all'assunzione di un'unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 59/1996 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), e' inserita la seguente: «d-bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). ».