(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 37 dell'8 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  9  luglio  1996,  n.  59  (Ordinamento
dell'IRPET); 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana s.p.a.); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2009,  n.  87  (Trasformazione
della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse  s.p.a.»  nella
societa' «Agenzia  regionale  recupero  risorse  s.p.a.»  a  capitale
sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio  1998,  n.
25 ); 
Considerato quanto segue: 
  1.  Attribuendosi  all'Istituto  regionale  per  la  programmazione
economica della Toscana  (IRPET)  la  funzione  di  elaborazione  dei
rapporti annuali di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione
europea  gestiti  dalla  Regione,   in   ragione   delle   competenze
dell'istituto, e' necessario consentire allo stesso ente di procedere
ad assunzioni di personale per supportare tali compiti; 
  2. Attribuendosi a Sviluppo Toscana S.p.A., relativamente al  nuovo
ciclo di  programmazione  2014  -  2020,  le  funzioni  di  organismo
intermedio per la gestione del programma  operativo  regionale  (POR)
del  fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  e'  necessario
consentire  alla  stessa  societa'  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale per supportare tali compiti; 
  3. A seguito delle nuove perimetrazioni dei  siti  di  bonifica  di
interesse nazionale, secondo quanto  previsto  dall'art.  36-bis  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134,  la  Regione  subentra  nella  titolarita'  dei  procedimenti
amministrativi di competenza statale relativamente alle aree escluse,
che assumono la denominazione di SIR (siti di  interesse  regionale).
Per l'assistenza e per il  supporto  tecnico  dell'Agenzia  regionale
recupero risorse S.p.A. (ARRR.) nell'esercizio di tali nuove funzioni
e'   necessario   autorizzare   l'Agenzia   medesima   a    procedere
all'assunzione di un'unita' di personale  non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
29 luglio 1996,  n.  59  (Ordinamento  dell'IRPET),  e'  inserita  la
seguente: 
  «d-bis) elaborazione dei documenti o rapporti  di  valutazione  dei
programmi nazionali  e  dell'Unione  europea  gestiti  dalla  Regione
Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale
2 agosto 2013, n.  44  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
regionale). ».