(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Sommario Preambolo: Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 46/2014 Art. 2 - Entrata in vigore Preambolo: IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali nn. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013); Considerato quanto segue: 1. Nell'iter di approvazione della legge regionale n. 46/2014 , e' stata sottoposta all'Aula, e da questa approvata, una disposizione di modifica dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), recante disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, attualmente contenuta nell'articolo 11 della legge regionale n. 46/2014 stessa. 2. Nei passaggi procedurali il contenuto corretto dell'articolo in questione, come sottoscritto dai presentatori, e' stato inserito nella relazione illustrativa e nell'allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) della legge regionale n. 46/2014, mentre nell'articolato della stessa, per mero errore materiale, e' rimasto il testo errato dell'articolo 11, cioe' una stesura anteriore, che, ferme restando le scelte di merito e le grandezze finanziarie (1.050.000,00 euro complessivi), tuttavia contiene una diversa e non adeguata articolazione delle risorse nel tempo, estendendosi impropriamente all'anno 2017, cioe' oltre l'efficacia del vigente bilancio pluriennale, e autorizzando per l'anno 2014 la cifra di € 64.000,00, nonche' un impreciso riferimento alla continuita' territoriale con il solo territorio regionale, laddove fra i collegamenti garantiti vi e' anche quello con l'aeroporto di Linate. 3. Il testo ora contenuto nell'articolo 11 della legge regionale n. 46/2014 e' quindi il testo errato, sottoposto all'Aula e da questa approvato. 4. Il testo corretto, viceversa, distribuisce le medesime risorse sul triennio 2014 - 2016, nella misura di € 350.000,00 per anno, incluso il 2014, e non contiene il riferimento al solo territorio regionale. 5. E' necessario correggere l'errore, inserendo il testo corretto della disposizione, e altresi' garantire immediata vigenza alla disposizione riformulata per consentire la tempestiva adozione degli atti attuativi, conformi alla disposizione corretta e l'effettiva realizzazione delle misure in essa previste. Approva la presente legge Art. 1 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 46/2014 1. L'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali nn. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013), e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 77/2012) - 1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di € 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba.». 2. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale n. 77/2012 e' sostituito dal seguente: «4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a € 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016 rispettivamente per le annualita' 2015 e 2016.».