(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 46 del 1° ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1,  lettera  c),
dello Statuto; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  servizio
nazionale della protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1. In conseguenza delle intense precipitazioni dei giorni 21 e 22
luglio 2014 che hanno interessato le Province di  Lucca  e  Pisa,  si
sono verificati allagamenti, movimenti franosi con interruzioni della
viabilita', isolamenti  di  centri  abitati,  che  hanno  determinato
provvedimenti di evacuazione di nuclei familiari; 
    2. In conseguenza dell'eccezionale perturbazione atmosferica  che
si e' verificata nei giorni 19 e 20 settembre  2014,  Cerreto  Guidi,
l'empolese  e  buona  parte  del  territorio  regionale  sono   stati
interessali da precipitazioni  intense,  grandine  e  trombe  d'aria,
esondazioni e frane, con  allagamenti  dei  centri  abitati  e  danni
ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attivita'  produttive  ed
agli edifici privati; 
    3. Il  Presidente  della  Giunta  regionale  ha  conseguentemente
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11,
comma  2,  lettera  a),  della  l.r.   67/2003   con   due   distinti
provvedimenti e precisamente: 
      a) in relazione agli eventi dei giorni 21 - 22 luglio 2014, con
decreto 24 luglio 2014, n. 117, per i  territori  delle  Province  di
Lucca e Pisa; 
      b) in relazione agli eventi dei giorni 19 - 20  settembre,  con
decreto 22 settembre 2014, n. 141, per i territori delle Province  di
Lucca, Firenze, Pisa, Pistoia e Prato; 
    4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno  pertanto  causato,
nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui e' conseguita
l'adozione  di  provvedimenti  di  inagibilita'  di  edifici   e   di
evacuazione di nuclei familiari; 
    5. Si  rende  conseguentemente  necessario  porre  in  essere  un
intervento  legislativo  urgente,  che  disponga   uno   stanziamento
straordinario per l'erogazione di un contribuito di solidarieta' alle
persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle
normali condizioni di vita; 
    6. In  considerazione  della  gravita'  dei  danni  subiti  dalle
infrastrutture pubbliche, appare necessario disporre un finanziamento
straordinario per il sostegno agli interventi disposti  in  emergenza
dagli enti locali; 
    7. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata applicazione alle
disposizioni  della  presente  legge  si  rende  necessario  disporne
l'immediata entrata in vigore; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                Contributi straordinari della Regione 
                     in favore della popolazione 
 
  1. Al fine di prestare immediata assistenza  alla  popolazione  dei
comuni colpiti dagli eccezionali eventi  meteorologici  che  si  sono
verificati nei giorni 21 - 22 luglio 2014 e 19 - 20  settembre  2014,
la Regione, nei limiti della  spesa  massima  di  euro  3.500.000,00,
interviene con un contributo straordinario di solidarieta' in  favore
dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le  prime
spese necessarie  per  il  ripristino  degli  immobili  destinati  ad
abitazioni e delle relative pertinenze, nonche' per il reintegro  dei
beni mobili ivi contenuti. 
  2. Possono chiedere il contributo i  nuclei  familiari  danneggiati
dagli  eventi  aventi  un  valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE)  massimo  di  curo  36.000,00,  riferito
all'anno  2013,  con  abitazione  abituale  e  stabile   nei   comuni
interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della  Giunta
regionale ai  sensi  dell'articolo  8  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R
(Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  67  "Ordinamento  del  sistema
regionale  della  protezione  civile  e  disciplina  della   relativa
attivita'"). Il limite massimo del  contributo  e'  fissato  in  euro
5.000,00 per nucleo familiare. 
  3. La Regione procede alla ripartizione delle  risorse  disponibili
fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni  di
danno,  effettuate  tramite  autocertificazione  degli   interessati,
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  assegnazione  ed  erogazione  del
contributo sono disciplinate dai  comuni,  nel  rispetto  dei  limiti
indicati al comma 2. 
  5. Il contributo erogato dai  comuni  ai  soggetti  danneggiati  in
attuazione del presente articolo puo' essere cumulato con  ulteriori,
eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge regionale  29  dicembre
2003, n. 67  (Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile  e   disciplina   della   relativa   attivita'),   oppure   di
provvedimenti nazionali.