(Pubblicata nel Straordinario n.  1  al  Bollettino  ufficiale  della
                               Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 29 settembre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
  1. Al comma 7 dell'art. 21-bis della legge  provinciale  11  agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, le parole: «2011» e  «0,42»  sono
rispettivamente sostituite dalle parole: «2013» e «0,12». 
  2. Dopo il comma 7 dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
    «7-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in
corso alla data del 31 dicembre 2014 l'aliquota IRAP di cui  all'art.
16, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive modifiche, e' fissata al 2,68 per cento.». 
  3. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 1, stimate in 5,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si
provvede  con  quota   parte   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'abrogazione, per effetto della lettera a) del comma 1  dell'art.
14 della presente legge, delle agevolazioni IRAP di cui ai commi 10 e
11 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n.  9,  e
successive modifiche. 
  4. La misura di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio provinciale 2014. Alla copertura  delle  minori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, stimate in 5,6 milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  con  legge
finanziaria annuale.