(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del
                           2 ottobre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 
                        8 giugno 1981, n. 20 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 giugno  1981,  n.
20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e' sostituito dal
seguente: 
    «1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di
cui all'art. 1, comma 4, si avvalgono: 
      a) di  dipendenti  della  Regione,  degli  enti  strumentali  o
dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza  assegni  per
tutto il periodo dell'incarico e assunti  con  contratto  di  diritto
privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale  o  con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
      b) di dipendenti a tempo  indeterminato  provenienti  da  altre
amministrazioni, enti o  aziende  pubbliche,  che  sono  assunti  con
contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno  o  a
tempo  parziale  o  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori  ruolo
secondo i rispettivi ordinamenti; 
      c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta
del presidente del gruppo consiliare o del  consigliere  in  caso  di
gruppo misto, presso il Consiglio regionale  e  assegnati  ai  gruppi
stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda  di
appartenenza  non  consente  il  collocamento  in  aspettativa  o  in
posizione  di  fuori  ruolo.  Il  comando  ha   una   durata   legata
all'assegnazione  al  Gruppo  e  comunque  per  un  periodo   massimo
corrispondente alla legislatura.». 
  2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981
e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al
comma 1, lettera c), e' computato nel  tetto  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 4, e  pertanto  non  rientra  nella  spesa  per  il
personale del Consiglio regionale.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  20/1981  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento  delle  risorse
di cui all'art. 1, comma 4, possono altresi' stipulare  contratti  di
diritto privato a tempo determinato, ivi  compreso  il  contratto  di
collaborazione coordinata  e  continuativa  a  personale  diverso  da
quello di cui al comma 1.  Tale  limite  non  si  applica  ai  gruppi
costituiti da un solo consigliere.  Il  trattamento  economico  viene
stabilito in relazione alle prestazioni richieste.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Data a Torino, addi' 26 settembre 2014 
 
                             CHIAMPARINO