(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), come inserita dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, e' sostituita dalla seguente: «b-bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;». 2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private; b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle universita' aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.». 3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.». 4. La lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, e' sostituita dalla seguente: «f) i regolamenti dei servizi;». 5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, e' inserita la seguente: «f-bis) la nomina delle Commissioni;». 6. L'art. 23-bis della legge regionale n. 16/1992, come inserito dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «Art. 23-bis (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario). - 1. E' istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle universita' del Piemonte. 2. L'Assemblea regionale degli studenti e' composta da: a) sei rappresentanti degli studenti dell'Universita' degli studi di Torino; b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino; c) due rappresentanti degli studenti dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale; d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge; e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie. 3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti. 4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica piu' di due anni e sei mesi e non possono svolgere piu' di due mandati. 5. All'Assemblea regionale degli studenti compete: a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i); b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 28, comma 1, lettere d), e) ed f); c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attivita' dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso; d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attivita' istituzionali dell'Ente ed alle attivita' che l'Ente promuove o alle quali collabora; e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorita' da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo; f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni nonche' all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili; g) formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Universita' del Piemonte, il quale puo' interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno; h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente; i) designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'art. 19 , comma 1, lettera c). 6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere a) e b) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali e' facolta' dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso. 7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti. 8. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) e' tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione. 9. L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalita' di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente. 10. L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. 11. Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente. 12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialita' e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.». 7. Il comma 2-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1992, come inserito dal comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito dal seguente: «2-bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.». 8. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 16/1992, e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Comitato regionale di coordinamento delle Universita' del Piemonte). - 1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Universita' del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresi', funzioni di indirizzo in merito all'attivita' ed alla gestione dell'Ente. 2. In particolare al Comitato compete: a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i); b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 28, comma 1, lettere d), e) ed f); c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attivita' dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso; d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attivita' istituzionali dell'Ente ed alle attivita' che l'Ente promuove o alle quali collabora; e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorita' da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo; f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni nonche' all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili; g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente. 3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali e' facolta' dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso. 4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato. 5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione. 6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente. 7. Ai membri del Comitato e' garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialita' e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.».