(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del
                           2 ottobre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                        18 marzo 1992, n. 16 
 
  1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale
18 marzo 1992,  n.  16  (Diritto  allo  studio  universitario),  come
inserita dal comma 1 dell'art. 2  della  legge  regionale  18  aprile
2014, n. 5, e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto  allo
studio universitario;». 
  2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n.  16/1992,  come
modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito
dal seguente: 
    «1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: 
      a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati
dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni  di  Presidente,
scelti tra persone di  comprovata  esperienza  tecnico-amministrativa
acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e  direzione
presso enti pubblici o strutture private; 
      b) un  rappresentante  degli  Atenei  designato  congiuntamente
dalle universita' aventi sede  legale  sul  territorio  piemontese  e
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; 
      c) uno studente designato dai membri  dell'Assemblea  regionale
degli studenti per il diritto allo studio  universitario  e  nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n.  16/1992,  come
modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, e' sostituito
dal seguente: 
    «3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  cinque  anni,
ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al  termine  del  mandato
del Consiglio regionale, salvo il  componente  di  cui  al  comma  1,
lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.». 
  4. La lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale  n.
16/1992, e' sostituita dalla seguente: 
    «f) i regolamenti dei servizi;». 
  5. Dopo la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  20  della  legge
regionale n. 16/1992, e' inserita la seguente: 
    «f-bis) la nomina delle Commissioni;». 
  6. L'art. 23-bis della legge regionale n.  16/1992,  come  inserito
dal  comma  5  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  5/2014,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23-bis (Assemblea regionale degli  studenti  per  il  diritto
allo studio universitario). - 1. E' istituita  l'Assemblea  regionale
degli studenti per il  diritto  allo  studio  universitario,  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera b-bis),  quale  organo  consultivo  del
Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del  Comitato
regionale di coordinamento delle universita' del Piemonte. 
  2. L'Assemblea regionale degli studenti e' composta da: 
    a) sei rappresentanti degli studenti dell'Universita' degli studi
di Torino; 
    b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino; 
    c) due rappresentanti degli studenti dell'Universita' degli studi
del Piemonte orientale; 
    d) un rappresentante degli studenti degli  istituti  equipollenti
ai sensi di legge; 
    e)  un  rappresentante  degli  studenti  fruitori  del   servizio
abitativo nelle residenze universitarie. 
  3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti  sono  nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale  sulla  base  delle
designazioni espresse dagli studenti. 
  4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti
contestualmente al rinnovo delle  rappresentanze  studentesche  negli
organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in  ogni
caso non possono durare in carica piu' di due anni e sei mesi  e  non
possono svolgere piu' di due mandati. 
  5. All'Assemblea regionale degli studenti compete: 
    a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle  materie  di
cui all'art. 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i); 
    b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle  materie  di
cui all'art. 28, comma 1, lettere d), e) ed f); 
    c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e  linee  di
intervento e di sviluppo relative all'attivita' dell'Ente e in ordine
alle strategie e ai programmi generali dello stesso; 
    d) esercitare compiti di proposta e di  consulenza  in  relazione
alle attivita' istituzionali dell'Ente ed alle attivita'  che  l'Ente
promuove o alle quali collabora; 
    e) formulare proposte circa  gli  obiettivi  e  le  priorita'  da
perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo; 
    f) esprimere  pareri  in  ordine  all'accettazione  di  eredita',
legati e donazioni nonche' all'acquisto e  all'alienazione  dei  beni
immobili; 
    g) formulare proposte  al  Comitato  Regionale  di  coordinamento
delle  Universita'  del  Piemonte,   il   quale   puo'   interpellare
l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno; 
    h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo  ed
al consuntivo dell'Ente; 
    i)  designare  il  rappresentante  degli  studenti  in  seno   al
Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'art. 19 , comma  1,
lettera c). 
  6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere  a)  e  b)  sono
espressi entro trenta giorni dalla data della  richiesta,  decorsi  i
quali   e'   facolta'   dell'Ente   o   della    Regione    procedere
indipendentemente dall'espressione del parere stesso. 
  7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza  il  Consiglio  di
amministrazione dell'Ente o la Regione  possono  fissare  un  termine
diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione  del
parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti. 
  8. Qualora il Consiglio  di  Amministrazione  non  si  conformi  al
parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi  del
comma  5,  lettera  a)  e'  tenuto  a  darne  congrua   ed   adeguata
motivazione. 
  9. L'Assemblea regionale degli  studenti  disciplina,  con  proprio
regolamento,  le  modalita'  di  organizzazione  e  funzionamento  ed
individua tra i propri componenti il Presidente. 
  10.  L'Assemblea  regionale   degli   studenti   si   riunisce   su
convocazione del Presidente o su richiesta di  almeno  un  terzo  dei
componenti e le riunioni sono  valide  con  la  partecipazione  della
maggioranza dei componenti. 
  11.  Alle  riunioni   dell'Assemblea   regionale   degli   studenti
partecipano senza diritto di  voto  il  Presidente  ed  il  Direttore
dell'Ente. 
  12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno  accesso
a tutti gli atti e documenti amministrativi  dell'Ente,  al  fine  di
favorire  la  partecipazione  e   di   assicurare   imparzialita'   e
trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.». 
  7. Il comma 2-bis dell'art. 25 della legge  regionale  n.  16/1992,
come inserito dal comma  7  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.
5/2014, e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti  per  il
diritto allo studio universitario non hanno  diritto  a  compenso  ma
esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.». 
  8. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 16/1992, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 29-bis (Comitato regionale di coordinamento delle Universita'
del Piemonte). - 1. Il  Comitato  Regionale  di  Coordinamento  delle
Universita' del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,  provvede  al
coordinamento delle iniziative in materia  di  diritto  allo  studio;
esercita, altresi', funzioni di indirizzo in merito all'attivita'  ed
alla gestione dell'Ente. 
  2. In particolare al Comitato compete: 
    a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle  materie  di
cui all'art. 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i); 
    b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle  materie  di
cui all'art. 28, comma 1, lettere d), e) ed f); 
    c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e  linee  di
intervento e di sviluppo relative all'attivita' dell'Ente e in ordine
alle strategie e ai programmi generali dello stesso; 
    d) esercitare compiti di proposta e di  consulenza  in  relazione
alle attivita' istituzionali dell'Ente ed alle attivita'  che  l'Ente
promuove o alle quali collabora; 
    e) formulare proposte circa  gli  obiettivi  e  le  priorita'  da
perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo; 
    f) esprimere  pareri  in  ordine  all'accettazione  di  eredita',
legati e donazioni nonche' all'acquisto e  all'alienazione  dei  beni
immobili; 
    g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo  ed
al consuntivo dell'Ente. 
  3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a)  e  b),  sono
espressi entro trenta giorni dalla data della  richiesta,  decorsi  i
quali   e'   facolta'   dell'Ente   o   della    Regione    procedere
indipendentemente dall'espressione del parere stesso. 
  4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza  il  Consiglio  di
Amministrazione dell'Ente o la Regione  possono  fissare  un  termine
diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione  del
parere da parte del Comitato. 
  5. Qualora l'Ente o la  Regione  scelgano  di  non  conformarsi  al
parere  obbligatorio  del  Comitato  o  di  non  accogliere  proposte
formulate  dallo  stesso  debbono  darne   adeguata   e   documentata
motivazione. 
  6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto  il
Presidente ed il Direttore dell'Ente. 
  7. Ai membri del Comitato e' garantito l'accesso a tutti gli atti e
documenti  amministrativi  dell'Ente,  al   fine   di   favorire   la
partecipazione e  di  assicurare  imparzialita'  e  trasparenza,  nel
rispetto della normativa vigente.».