(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Rinegoziazione del debito con Cassa depositi e prestiti 
 
  1. La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  rinegoziare  i  mutui
contratti con Cassa depositi  e  prestiti  (CDP)  e  a  definire  con
propria   deliberazione   le   posizioni   dei   prestiti   originari
suscettibili  di  rinegoziazione  e  la  nuova  durata  dei  prestiti
rinegoziabili,  in  relazione  ad  una  valutazione  di   convenienza
economico  finanziaria  da  allegarsi   allo   stesso   provvedimento
amministrativo su cui la commissione  consiliare  competente  esprime
parere obbligatorio. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto dei dati finanziari
attualizzati dell'operazione, dei rischi assunti  connessi  al  nuovo
indebitamento ed all'allungamento della durata del debito.  Il  tasso
del  prestito  rinegoziato  e'  determinato,  per  ciascun   prestito
originario, in condizioni di equivalenza finanziaria. 
  3. Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui  di  cui  al
comma  1  sono  destinate  prioritariamente,  qualora  rispondente  a
criteri di convenienza  economico  finanziaria,  alla  riduzione  del
debito  regionale  e  secondariamente  al  finanziamento   di   spese
d'investimento.