(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rinegoziazione del debito con Cassa depositi e prestiti 1. La Giunta regionale e' autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con Cassa depositi e prestiti (CDP) e a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio. 2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto dei dati finanziari attualizzati dell'operazione, dei rischi assunti connessi al nuovo indebitamento ed all'allungamento della durata del debito. Il tasso del prestito rinegoziato e' determinato, per ciascun prestito originario, in condizioni di equivalenza finanziaria. 3. Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente, qualora rispondente a criteri di convenienza economico finanziaria, alla riduzione del debito regionale e secondariamente al finanziamento di spese d'investimento.