(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
       Piemonte - 2° supplemento al n. 42 del 16 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/1995 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 13 della  legge  regionale  24  gennaio
1995,  n.  10  (Ordinamento,  organizzazione  e  funzionamento  delle
Aziende Sanitarie Regionali) e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Il  Collegio  sindacale  e'  organo  delle  Aziende  sanitarie
regionali per l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  3-ter
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421).". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 e' sostituito dal
seguente: 
  "2. Il  Collegio  sindacale  e'  nominato  dal  direttore  generale
dell'Azienda sanitaria ed e' composto da tre membri, in possesso  dei
requisiti di cui al medesimo  articolo  3-ter  del  d.lgs.  502/1992,
designati rispettivamente: 
    a)  uno   dal   Presidente   della   Giunta   regionale,   previa
deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del
Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale
23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed  incarichi
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione  ed  i
soggetti nominati); 
    b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) uno dal Ministero della salute.". 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 e'  inserito
il seguente: 
  "2 bis. I requisiti  per  la  nomina  dei  componenti  dei  Collegi
sindacali  devono  garantire  elevati  standard   di   qualificazione
professionale e sono definiti previa  intesa  sancita  in  Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  e,  relativamente  al  rappresentante  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". 
  4. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 le parole "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni".