(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Finalita' dell'intervento Art. 2 - Individuazione degli incarichi Art. 3 - Nullita' ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi Art. 4 - Dichiarazione della nullita' degli incarichi e dell'interdizione del soggetto Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle societa' in house Art. 7 - Norma transitoria Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); Considerato quanto segue: 1. Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, all'art. 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari; 2. Il medesimo decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, altresi', la nullita' degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni; 3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullita', nonche' il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresi', l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo; 4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli; A p p r o v a la presente legge: Art. 1 Finalita' dell'intervento 1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50. della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.