(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo 
  Art. 1 - Finalita' dell'intervento 
  Art. 2 - Individuazione degli incarichi 
  Art. 3 - Nullita' ed inefficacia degli atti di  conferimento  degli
incarichi 
  Art.  4  -  Dichiarazione  della   nullita'   degli   incarichi   e
dell'interdizione del soggetto 
  Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti 
  Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti  dipendenti  e  delle
societa' in house 
  Art. 7 - Norma transitoria 
Preambolo 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce,  all'art.  18,  il
compito  per  le  regioni  di   adeguare   il   proprio   ordinamento
individuando  le  procedure  interne  e  gli  organi  che,   in   via
sostitutiva, possono procedere al conferimento  degli  incarichi  nel
periodo di interdizione degli organi titolari; 
    2. Il medesimo decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, altresi',
la nullita' degli atti di conferimento degli  incarichi  adottati  in
violazione delle sue disposizioni; 
    3. Risulta conseguentemente  necessario  individuare  le  singole
fattispecie  di  nullita',   nonche'   il   soggetto   competente   a
dichiararle, sia per  la  Giunta  regionale,  sia  per  il  Consiglio
regionale, sancendo, altresi', l'interdizione  del  soggetto  che  ha
adottato l'atto dichiarato nullo; 
    4.  Risulta  infine  necessario  individuare  gli  organi  ed   i
componenti degli organi da sostituire e gli  organi  sostituti  nelle
ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere  il
termine  entro  il  quale,  in  sede  di  prima  applicazione   della
normativa, sono individuati i sostituti dei componenti  degli  organi
tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli; 
 
                            A p p r o v a 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Finalita' dell'intervento 
 
  1.  La   presente   legge   detta   disposizioni   di   adeguamento
dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.
39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50.
della legge 6 novembre 2012, n.  190),  con  particolare  riferimento
alle procedure interne  ed  agli  organi  che,  in  via  sostitutiva,
possono procedere al conferimento  degli  incarichi  nel  periodo  di
interdizione degli organi titolari.