(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Contributi Art. 3 - Modalita' e requisiti per l'accesso ai contributi Art. 4 - Iniziative regionali Art. 5 - Elenco regionale delle societa' di mutuo soccorso Art. 6 - Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale Art. 7 - Cancellazione dall'elenco regionale Art. 8 - Regolamento di attuazione Art. 9 - Norma finanziaria Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 118, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 59 dello Statuto; Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso); Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Considerato quanto segue: 1. Le societa' di mutuo soccorso, di seguito denominate societa', si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda meta' dell'800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno, ovvero in caso di malattia, inabilita', invalidita' al lavoro e disoccupazione; 2. A distanza di piu' di cento anni dalla loro creazione le societa', nonostante abbiano avuto un ridimensionamento delle loro funzioni originarie, vantano ancora una notevole presenza sul territorio toscano conservando gli originari principi di solidarieta', sussidiarieta' e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessita', servizi di assistenza, e, nei diversi territori in cui operano, attivita' culturali e ricreative; 3. Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficolta' dei ceti piu' deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le societa', se adeguatamente supportate, possono svolgere un importantissimo ruolo nell'ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini; 4. La Regione Toscana, tra i principi generali della sua azione, individuati dallo Statuto, sostiene il principio di sussidiarieta' sociale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attivita' di riconosciuto interesse generale e persegue, tra le proprie finalita' principali, la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato; 5. In attuazione dei sopra citati principi e finalita' statutarie si ritiene pertanto opportuno introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi il mutualismo in Toscana e riconosca la particolare funzione sociale delle societa' nonche' l'interesse locale del loro patrimonio documentario, storico e culturale; 6. A tal fine, con la presente legge, si prevede la possibilita' per le societa' di mutuo soccorso iscritte ad un apposito elenco regionale, di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico; Approva la presente legge Art. 1 Oggetto 1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 45 della Costituzione ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso), per l'attuazione delle finalita' previste dall'articolo 4 dello Statuto, la Regione riconosce il ruolo delle societa' di mutuo soccorso, di seguito denominate societa', e in particolare: a) l'importanza della funzione sociale delle societa', costituite ed operanti nel territorio regionale, nell'affermazione dei valori di solidarieta' tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunita' locali, in attuazione del principio di sussidiarieta' sociale; b) l'interesse per la comunita' locale del patrimonio documentario storico e culturale delle societa', incenti vandone la conservazione da parte delle stesse e diffondendone la conoscenza. 2. La Regione valorizza e promuove le societa' in Toscana, sostenendo in particolare: a) la diffusione della memoria storica che esse rappresentano per le comunita' locali; b) la conservazione e l'utilizzo del patrimonio architettonico di proprieta' delle societa' di mutuo soccorso in riferimento alle attivita' sociali che vi si svolgono; c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto; d) la diffusione dell'innovazione mutualistica secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le societa' possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le societa', nonche' la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private; e) la diffusione della cultura delle societa' in generale. 3. La Regione promuove la trasformazione in societa' dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualita' e solidarieta' sociale che svolgono la propria attivita' sul territorio regionale.