(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 3 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n.  66/2005 
  Art. 4 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 6 - Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 7 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 8 - Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 9 - Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 10 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 11  -  Sostituzione  dell'art.  17-bis  della legge  regionale
n. 66/2005 
  Art.  12  -  Abrogazione  dell'art.  17-ter  della legge  regionale
n. 66/2005 
  Art. 13  -  Modifiche  all'art.  17-quater  della  legge  regionale
n. 66/2005 
  Art. 14 - Sostituzione dell'art. 17-sexies  della  legge  regionale
n. 66/2005 
  Art.   15   -   Sostituzione   dell'art.   17-septies   della legge
regionale n. 66/2005 
  Art. 16 - Modifiche all'art. 17-octies  della  legge  regionale  n.
66/2005 
  Art.  17  -  Modifiche  all'art.  17-nonies  della legge  regionale
n. 66/2005 
  Art. 18 - Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 
  Art.  19  -  Sostituzione  dell'art.  21  della   legge   regionale
n. 66/2005 
  Art. 20 - Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 21 - Modifiche all'art. 24 della legge regionale 66/2005 
  Art. 22 - Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 
  Art. 23 - Norma transitoria 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione, dell'8 aprile 2011, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,  che  istituisce  un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo  al  Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parla-mento  europeo
e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  (Misure  per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e  di  acquacoltura,  a
norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66  (Disciplina  delle
attivita' di pesca marittima e  degli  interventi  a  sostegno  della
pesca professionale e dell'ac-quacoltura); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Al fine di semplificare il sistema della  programmazione  locale
si prevede la sostituzione dei piani  provinciali  con  strumenti  di
attuazione piu' snelli, consistenti  in  atti  di  recepimento  delle
misure tecniche gia' individuate  nel  programma  regionale  agricolo
forestale (PRAF); 
  2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si
prevede la possibilita', nel rispetto  delle  procedure  di  evidenza
pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti; 
  3. E' necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle
sopravvenute   disposizioni   nazionali   e   dell'Unione    europea;
conseguentemente e' necessario modificare  le  disposizioni  relative
alle modalita' di  esercizio  delle  varie  tipologie  di  pesca  per
coordinarle con le nuove definizioni; 
  4. Al fine di dare attuazione alle  disposizioni  dell'articolo  10
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154  (Modernizzazione  del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 7 marzo 2003, n.  38)  e'  disciplinata  l'istituzione  di  una
commissione consultiva regionale anche tenendo conto  dell'esperienza
maturata durante gli anni di attuazione della legge regionale; 
  5. Per  assicurare  una  migliore  attuazione  regolamentare  delle
disposizioni relative ai diversi modi di  pesca,  professionale,  non
professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilita' che
vengano emanati distinti  regolamenti  di  attuazione.  Al  fine  del
coordinamento  interno  delle  norme,  con  tale   previsione,   sono
modificate anche le disposizioni transitorie. 
  6.   Si   e'   prevista,   prima   dell'avvio   dell'attivita'   di
pesca-turismo, una  comunicazione  da  parte  dell'imprenditore  alla
provincia,  avente  valore  meramente  informativo,  in  luogo  della
segnalazione  certificata  d'inizio  attivita'.  Cio'  al   fine   di
semplificare le procedure tenuto conto del fatto  che  l'abilitazione
all'attivita' e' data, all'imprenditore ittico munito di  licenza  di
pesca,   dall'autorizzazione   all'imbarco   di    persone    diverse
dall'equipaggio rilasciata dall'autorita' marittima; 
  7. E'  necessario  intervenire  sulle  disposizioni  relative  alla
disciplina del pescaturismo e  dell'ittiturismo  per  adeguarle  alle
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 4/2012  nella  parte
in cui prevedono che tali  attivita'  rientrano  nelle  attivita'  di
pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico; 
  8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al
decreto  legislativo  4/2012  che  ha  attuato  il  regolamento  (CE)
1224/2009 e il regolamento (CE)  404/2011,  e'  stato  modificato  il
vigente   sistema   regionale   e   prevista   la   possibilita'   di
collaborazione tra i diversi soggetti preposti ai controlli; 
  9. E' necessario apportare alcune modifiche al fine  di  aggiornare
il testo e renderlo piu' coerente  e  piu'  chiaro  anche  a  seguito
dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 508/2014 che ha apportato
modifiche alla definizione di «pesca costiera»; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 
 
  1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale  7
dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e
degli   interventi   a   sostegno   della   pesca   professionale   e
dell'acquacoltura) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della  pesca
e dell'acquacoltura.».