(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 Art. 3 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2005 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005 Art. 5 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 Art. 6 - Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 Art. 7 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005 Art. 8 - Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005 Art. 9 - Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2005 Art. 10 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 Art. 11 - Sostituzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 66/2005 Art. 12 - Abrogazione dell'art. 17-ter della legge regionale n. 66/2005 Art. 13 - Modifiche all'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005 Art. 14 - Sostituzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 66/2005 Art. 15 - Sostituzione dell'art. 17-septies della legge regionale n. 66/2005 Art. 16 - Modifiche all'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2005 Art. 17 - Modifiche all'art. 17-nonies della legge regionale n. 66/2005 Art. 18 - Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 Art. 19 - Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005 Art. 20 - Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 66/2005 Art. 21 - Modifiche all'art. 24 della legge regionale 66/2005 Art. 22 - Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 Art. 23 - Norma transitoria Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parla-mento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'ac-quacoltura); Considerato quanto segue: 1. Al fine di semplificare il sistema della programmazione locale si prevede la sostituzione dei piani provinciali con strumenti di attuazione piu' snelli, consistenti in atti di recepimento delle misure tecniche gia' individuate nel programma regionale agricolo forestale (PRAF); 2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si prevede la possibilita', nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti; 3. E' necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle sopravvenute disposizioni nazionali e dell'Unione europea; conseguentemente e' necessario modificare le disposizioni relative alle modalita' di esercizio delle varie tipologie di pesca per coordinarle con le nuove definizioni; 4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38) e' disciplinata l'istituzione di una commissione consultiva regionale anche tenendo conto dell'esperienza maturata durante gli anni di attuazione della legge regionale; 5. Per assicurare una migliore attuazione regolamentare delle disposizioni relative ai diversi modi di pesca, professionale, non professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilita' che vengano emanati distinti regolamenti di attuazione. Al fine del coordinamento interno delle norme, con tale previsione, sono modificate anche le disposizioni transitorie. 6. Si e' prevista, prima dell'avvio dell'attivita' di pesca-turismo, una comunicazione da parte dell'imprenditore alla provincia, avente valore meramente informativo, in luogo della segnalazione certificata d'inizio attivita'. Cio' al fine di semplificare le procedure tenuto conto del fatto che l'abilitazione all'attivita' e' data, all'imprenditore ittico munito di licenza di pesca, dall'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio rilasciata dall'autorita' marittima; 7. E' necessario intervenire sulle disposizioni relative alla disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo per adeguarle alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 4/2012 nella parte in cui prevedono che tali attivita' rientrano nelle attivita' di pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico; 8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo 4/2012 che ha attuato il regolamento (CE) 1224/2009 e il regolamento (CE) 404/2011, e' stato modificato il vigente sistema regionale e prevista la possibilita' di collaborazione tra i diversi soggetti preposti ai controlli; 9. E' necessario apportare alcune modifiche al fine di aggiornare il testo e renderlo piu' coerente e piu' chiaro anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 508/2014 che ha apportato modifiche alla definizione di «pesca costiera»; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) e' sostituita dalla seguente: «f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.».