(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 50 del 22 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della l.r. 32/2002 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della l.r. 32/2002 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 32/2002 
  Art. 4 - Sostituzione dell'art. 6-bis della l.r. 32/2002 
  Art. 5 - Sostituzione dell'art. 6-ter della l.r. 32/2002 
  Art. 6 - Inserimento dell'art. 6-ter 1 nella l.r. 32/2002 
  Art. 7 - Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 32/2002 
  Art. 8 - Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 32/2002 
  Art. 9 - Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 32/2002 
  Art. 10 - Inserimento dell'art. 13-bis nella l.r. 32/2002 
  Art. 11 - Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 32/2002 
  Art. 12 - Inserimento dell'art. 14-bis nella l.r. 32/2002 
  Art. 13 - Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 32/2002 
  Art. 14 - Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 32/2002 
  Art. 15 - Inserimento dell'art. 16-bis nella l.r. 32/2002 
  Art. 16 - Inserimento dell'art. 16-ter nella l.r. 32/2002 
  Art. 17 - Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 32/2002 
  Art. 18 - Modifiche all'art. 17-ter della l.r. 32/2002 
  Art. 19 - Modifiche all'art. 17-quater della l.r. 32/2002 
  Art. 20 - Modifiche all'art. 21 della l.r. 32/2002 
  Art. 21 - Inserimento dell'art. 21-ter nella l.r. 32/2002 
  Art. 22 - Inserimento dell'art. 21-quater nella l.r. 32/2002 
  Art. 23 - Inserimento dell'art. 21-quinquies nella l.r. 32/2002 
  Art. 24 - Inserimento dell'art. 21-sexies nella l.r. 32/2002 
  Art. 25 - Inserimento dell'art. 21-septies nella l.r. 32/2002 
  Art. 26 - Inserimento dell'art. 21-octies nella l.r. 32/2002 
  Art. 27 - Inserimento dell'art. 21-novies nella l.r. 32/2002 
  Art. 28 - Inserimento dell'art. 21-decies nella l.r. 32/2002 
  Art. 29 - Inserimento dell'art. 21-undecies nella l.r. 32/2002 
  Art. 30 - Inserimento dell'art. 21-duodecies nella l.r. 32/2002 
  Art. 31 - Inserimento dell'art. 21-terdecies nella l.r. 32/2002 
  Art. 32 - Inserimento dell'art. 21-quaterdecies nella l.r. 32/2002 
  Art. 33  -  Inserimento  dell'art.  21-quinquiesdecies  nella  l.r.
32/2002 
  Art. 34 - Modifiche all'art. 22-bis della l.r. 32/2002 
  Art. 35 - Modifiche all'art. 23 della l.r. 32/2002 
  Art. 36 - Modifiche all'art. 24 della l.r. 32/2002 
  Art. 37 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 32/2002 
  Art. 38 - Modifiche all'art. 32 della l.r. 32/2002 
  Art. 39 - Abrogazione dell'art. 34 della l.r. 32/2002 
  Art. 40 - Norme transitorie e finali 
  Art. 41 - Disposizioni di prima applicazione  relative  all'Agenzia
regionale del lavoro 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 5  novembre  2010,  n.
309; 
  Visto il parere  favorevole,  con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014; 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  Commissione
espresso nella seduta del 25 settembre 2014; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Per assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche
alla  definizione  della  programmazione  regionale  in  materia   di
educazione,  istruzione  e  formazione,  sono  individuate  forme  di
rappresentanza delle istituzioni scolastiche stesse; 
    2. Al fine di governare i processi connessi all'istruzione e alla
formazione, supportare  le  attivita'  relative  alla  vigilanza  per
l'assolvimento  del  diritto-dovere  all'istruzione   e   formazione,
nonche' supportare la  programmazione  dell'offerta  formativa  e  il
dimensionamento della rete  scolastica,  e'  disciplinata  l'anagrafe
regionale degli studenti,  che  costituisce  altresi'  uno  strumento
essenziale di coordinamento con le anagrafi degli enti locali; 
    3. Per assicurare un alto livello  del  successo  scolastico,  il
sistema pubblico dell'orientamento viene potenziato e  integrato  con
le strategie dell'orientamento permanente; 
    4. Per favorire l'occupabilita' e ridurre il divario tra  domanda
e offerta di lavoro si  ritiene  opportuno  assicurare  una  maggiore
aderenza ai fabbisogni formativi del sistema  economico-produttivo  e
dei  singoli  in  un'ottica  di  «lifelong  learning»,  intesa   come
educazione permanente lungo tutto l'arco della vita; 
    5.  Per  dare  organicita'   alla   programmazione   dell'offerta
formativa, la Regione definisce gli indirizzi  per  la  realizzazione
degli  interventi  a  carattere  strategico  in   ambiti   produttivi
prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, degli  interventi
rispondenti ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo e  alla
domanda   individuale   di    singoli    e    imprese,    finalizzati
all'occupazione; 
    6. Per finalizzare la formazione agli obiettivi occupazionali: 
      sono previste, in  favore  degli  organismi  formativi,  misure
premianti  l'efficacia  dei  percorsi  realizzati  in  relazione   al
raggiungimento di risultati occupazionali; 
      sono previste, nell'ambito dei percorsi  formativi,  esperienze
di stage in contesti lavorativi; 
      e'  introdotta,  quale  criterio  per  l'accreditamento   degli
organismi formativi, la valutazione dei  risultati  raggiunti,  anche
con riferimento  agli  esiti  occupazionali  dei  percorsi  formativi
realizzati. 
    7. In una logica di piena trasparenza e monitoraggio del  sistema
di istruzione, formazione e lavoro, e' prevista la  realizzazione  di
un sistema di banche dati integrate che permettano la  tracciabilita'
dei percorsi di studio e lavoro dei cittadini; 
    8.  Per   realizzare   un'offerta   formativa   riconoscibile   e
trasparente per l'utenza, tanto nei contenuti quanto nella tempistica
di  erogazione,  e'  istituito  un  catalogo  regionale  dell'offerta
formativa e sono introdotte disposizioni tese a  rendere  conoscibile
il successo formativo degli interventi realizzati; 
    9. Al fine di realizzare l'integrazione tra scuola, formazione  e
lavoro e  contrastare  la  dispersione  scolastica  e'  istituito  il
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con percorsi
di qualifica realizzati sia all'interno degli istituti  professionali
di  stato,  sia  nell'ambito  dell'offerta  regionale  di  formazione
professionale. Si disciplina pertanto in maniera organica il  sistema
di istruzione e formazione  professionale,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/2010; 
    10. Al fine di qualificare gli  organismi  formativi  a  garanzia
degli utenti sono modificati i  criteri  per  l'accreditamento  degli
organismi formativi; 
    11. Per semplificare la gestione degli interventi  di  formazione
sono introdotte disposizioni finalizzate a  ridurre  gli  adempimenti
burocratici a carico degli organismi formativi; 
    12. Per aumentare le opportunita' occupazionali  dei  giovani  e'
promossa l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro  attraverso
il rafforzamento della filiera tecnica e professionale; 
    13. Al fine di garantire il  diritto  al  riconoscimento  e  alla
valorizzazione delle competenze acquisite si e' sviluppato il sistema
di certificazione delle competenze anche  con  riferimento  a  quelle
acquisite in contesti non formali e  informali,  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,   n.   13
(Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012,  n.  92)  sul
sistema nazionale di certificazione delle competenze; 
    14. Per superare le disomogeneita'  nella  gestione  dei  servizi
esistenti a livello territoriale e tenuto conto della revisione della
governance dei servizi per l'impiego operata a livello nazionale,  e'
istituita l'Agenzia regionale del lavoro, alla quale sono  attribuite
le funzioni e i compiti che la vigente  legge  regionale  n.  32/2002
attribuisce alle province; 
    15. L'efficacia delle norme che disciplinano l'Agenzia  regionale
del lavoro decorre dal termine stabilito  dalla  legge  regionale  di
riordino delle funzioni provinciali in materia di mercato del lavoro,
che verra' approvata ai sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni); 
    16. Al fine di programmare e gestire direttamente gli  interventi
di  formazione  professionale,  la  Regione  intende  riassumere   le
competenze amministrative in tale materia  attribuite  dalla  vigente
legge regionale n. 32/2002 alle province. Con la legge  regionale  di
riordino  delle  funzioni  provinciali,  di  cui  al  punto  15,   si
provvedera' pertanto al trasferimento  alla  Regione  delle  funzioni
attualmente  svolte  dalle  province   in   materia   di   formazione
professionale nonche' in materia di istruzione e orientamento,  fatte
salve le funzioni fondamentali che  devono  essere  esercitate  dalle
province ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n.  56/2014.  La
legge regionale di riordino  provvedera',  infine,  alle  conseguenti
modifiche della legge regionale n. 32/2002 e  stabilira'  il  termine
dal quale operera' il riordino delle suddette funzioni; 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Alla fine della lettera i-ter) del comma  4  dell'art.  1  della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della  normativa
della  Regione  Toscana  in  materia   di   educazione,   istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro),  sono  aggiunte  le
parole: «, dei rifugiati e dei profughi». 
  2. Dopo la lettera i-ter) del  comma  4  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 32/2002 e' aggiunta la seguente: 
    «i-quater) promuovere l'apprendimento  permanente  quale  diritto
della persona alla fruizione di opportunita' accessibili ed  efficaci
lungo  tutto  l'arco  della  vita  e  di  adeguati  supporti  per  il
riconoscimento e la valorizzazione  delle  competenze  acquisite  nei
contesti formale, non formale e informale; come definiti all'art.  4,
commi 52, 53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita);». 
  3. Dopo la lettera i-quater) del comma 4 dell'art.  1  della  legge
regionale n. 32/2002 e' aggiunta la seguente: 
    «i-quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio
e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di
verificare lo stato di avanzamento delle  politiche  in  corso  e  il
grado  di  raggiungimento  degli  effetti   attesi,   consentire   la
tracciabilita' dei  percorsi  individuali  di  studio,  formazione  e
lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza  e
di fruibilita' dei dati.».