(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.  13,  recante
  "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo  48  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
  "4. La Giunta  provinciale  puo'  stabilire,  anche  a  modifica  o
integrazione di quanto disciplinato nei commi  precedenti,  ulteriori
modalita'  e  criteri  per  la   presentazione   delle   domande   di
agevolazione per le categorie degli interventi di cui all'articolo 2,
anche  tramite  la  predisposizione   di   graduatorie.   La   Giunta
provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie.". 
  2. Dopo l'articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  "Art. 74-bis (Finanziamento  del  recupero  di  edifici  adibiti  a
convitto per lavoratori e studenti) - 1. A decorrere dal 2015 per  il
recupero di edifici destinati a convitti per  studenti  e  lavoratori
puo' essere concesso un contributo a fondo perduto  fino  al  50  per
cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento e'  escluso
dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza  scopo
di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro  iscritte  nel
registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetusta' di
almeno  25  anni.  Per  questi  edifici  l'obbligo  di  mantenere  la
destinazione  d'uso  per  20  anni  deve  risultare  da   un'apposita
convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In  caso  di
modifica  della  destinazione  d'uso  il   contributo   deve   essere
restituito.". 
  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78-ter della legge provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
  "2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per  interventi
eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015.". 
  4. Il presente articolo non  comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  provinciale  2014.  La  spesa  a  carico   dei
successivi esercizi finanziari e'  stabilita  con  legge  finanziaria
annuale.