(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 
                 toscana n. 57 del 24 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Contributi straordinari della Regione 
  Art. 2 - Norma finanziaria 
  Art. 3 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma  1,  lettera  c),  dello
Statuto; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  servizio
nazionale della protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1. In conseguenza delle  eccezionali  precipitazioni  dei  giorni
10-14 ottobre 2014, che hanno interessato le  Province  di  Grosseto,
Livorno,  Pisa,  Pistoia  e  Massa  Carrara,   si   sono   verificati
allagamenti, movimenti franosi  con  interruzioni  della  viabilita',
isolamenti  di  frazioni  e  case  isolate  che   hanno   determinato
provvedimenti di evacuazione di numerosi  nuclei  familiari  e  danni
alle abitazioni. 
    2. In conseguenza dell'eccezionale perturbazione atmosferica  che
si e' verificata nei giorni 5-7 novembre 2014,  il  territorio  delle
Province di  Massa  Carrara  e  di  Lucca  e'  stato  interessato  da
precipitazioni intense, con  esondazioni  e  frane,  allagamenti  dei
centri abitati e danni ingenti  alle  attivita'  produttive  ed  agli
edifici privati. 
    3. Il  Presidente  della  Giunta  regionale  ha  conseguentemente
dichiarato lo stato di emergenza regionale  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 2, lettera a), della legge regionale n.  67/2003,  con  quattro
distinti provvedimenti e precisamente: 
      a) in relazione agli eventi dei giorni 10-14 ottobre 2014,  con
decreto 21 ottobre 2014, n. 157, per i territori  delle  Province  di
Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, e con decreto 24  ottobre  n.  161,
per la Provincia di Massa Carrara; 
      b) in relazione agli eventi dei giorni 5-7 novembre  2014,  con
decreto 6 novembre 2014, n. 173, per il territorio della Provincia di
Massa Carrara, e con  decreto  10  novembre  2014,  n.  176,  per  il
territorio della Provincia di Lucca. 
  4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno causato,  nei  comuni
colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui e' conseguita l'adozione
di provvedimenti di inagibilita'  di  edifici  e  di  evacuazione  di
nuclei familiari. 
  5.  Si  rende  conseguentemente  necessario  porre  in  essere   un
intervento  legislativo  urgente,  che  disponga   uno   stanziamento
straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarieta'  alle
persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle
normali condizioni di vita. 
  6. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata  applicazione  alle
disposizioni  della  presente  legge  si  rende  necessario  disporne
l'entrata  in  vigore  il  giorno  stesso  della  pubblicazione   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                            A p p r o v a 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di prestare immediata assistenza  alla  popolazione  dei
comuni colpiti dagli eccezionali eventi  meteorologici  che  si  sono
verificati nei giorni 10-14 ottobre 2014  e  5-7  novembre  2014,  la
Regione,  nei  limiti  della  spesa  massima  di  euro  5.000.000,00,
interviene con un contributo straordinario di solidarieta' in  favore
dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le  prime
spese necessarie  per  il  ripristino  degli  immobili  destinati  ad
abitazioni e delle relative pertinenze, nonche' per il reintegro  dei
beni mobili ivi contenuti. 
  2. Possono chiedere il contributo i  nuclei  familiari  danneggiati
dall'evento aventi un valore ISEE massimo di euro 36.000,00, riferito
all'anno  2013,  con  abitazione  abituale  e  stabile   nei   comuni
interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della  Giunta
regionale ai sensi dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi
finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29  dicembre
2003, n. 67  «Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile e disciplina della relativa attivita'»). Il limite massimo del
contributo e' fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare. 
  3. La Regione procede alla ripartizione delle  risorse  disponibili
fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni  di
danno  effettuate  tramite  autocertificazione   degli   interessati,
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 
  4. I criteri e le  modalita'  di  assegnazione  ed  erogazione  del
contributo sono disciplinate dai  comuni,  nel  rispetto  dei  limiti
indicati al comma 2. 
  5. Il contributo erogato dai  comuni  ai  soggetti  danneggiati  in
attuazione del presente articolo puo' essere cumulato con  ulteriori,
eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano
successivamente attivati ai sensi della legge regionale  29  dicembre
2003, n. 67  (Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione
civile  e   disciplina   della   relativa   attivita'),   oppure   di
provvedimenti nazionali.