(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. toscana n. 57 del 24 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Contributi straordinari della Regione Art. 2 - Norma finanziaria Art. 3 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Considerato quanto segue: 1. In conseguenza delle eccezionali precipitazioni dei giorni 10-14 ottobre 2014, che hanno interessato le Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Massa Carrara, si sono verificati allagamenti, movimenti franosi con interruzioni della viabilita', isolamenti di frazioni e case isolate che hanno determinato provvedimenti di evacuazione di numerosi nuclei familiari e danni alle abitazioni. 2. In conseguenza dell'eccezionale perturbazione atmosferica che si e' verificata nei giorni 5-7 novembre 2014, il territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca e' stato interessato da precipitazioni intense, con esondazioni e frane, allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle attivita' produttive ed agli edifici privati. 3. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 67/2003, con quattro distinti provvedimenti e precisamente: a) in relazione agli eventi dei giorni 10-14 ottobre 2014, con decreto 21 ottobre 2014, n. 157, per i territori delle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, e con decreto 24 ottobre n. 161, per la Provincia di Massa Carrara; b) in relazione agli eventi dei giorni 5-7 novembre 2014, con decreto 6 novembre 2014, n. 173, per il territorio della Provincia di Massa Carrara, e con decreto 10 novembre 2014, n. 176, per il territorio della Provincia di Lucca. 4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui e' conseguita l'adozione di provvedimenti di inagibilita' di edifici e di evacuazione di nuclei familiari. 5. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarieta' alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita. 6. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata applicazione alle disposizioni della presente legge si rende necessario disporne l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; A p p r o v a la presente legge: Art. 1 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 10-14 ottobre 2014 e 5-7 novembre 2014, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarieta' in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili destinati ad abitazioni e delle relative pertinenze, nonche' per il reintegro dei beni mobili ivi contenuti. 2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore ISEE massimo di euro 36.000,00, riferito all'anno 2013, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»). Il limite massimo del contributo e' fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare. 3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico. 4. I criteri e le modalita' di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2. 5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo puo' essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), oppure di provvedimenti nazionali.