(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  57
                        del 24 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano 
  Art. 2 - Successione nella titolarita'  dei  beni  e  dei  rapporti
giuridici 
  Art. 3 - Commissario 
  Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria. 
  Art. 5 - Vigenza degli atti 
  Art. 6 - Statuto  e  regolamento  di  funzionamento  del  consiglio
comunale 
  Art. 7 - Municipi 
  Art. 3 - Contributi statali e regionali 
  Art. 9 - Disposizioni sui territori montani 
  Art. 10 - Disposizioni finali 
  Art. 1 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto; 
  Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
  Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile  2014,
n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni); 
  Visti gli articoli da 58 a 67 della  legge  regionale  23  novembre
2007, n. 62  (Disciplina  dei  referendum  regionali  previsti  dalla
Costituzione e dallo Statuto); 
  Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  68
(Norme sul sistema delle autonomie locali); 
  Vista  la  richiesta  di  presentazione  della  proposta  di  legge
regionale per la fusione dei comuni  di  Giuncugnano  e  di  Sillano,
presentata di comune accordo dai  rispettivi  Sindaci  al  Presidente
della Giunta regionale; 
  Vista la deliberazione 29 luglio 2014,  n.  62,  con  la  quale  il
Consiglio regionale  ha  deliberato  lo  svolgimento  del  referendum
consultivo   relativo   all'istituzione   del   Comune   di   Sillano
Giuncugnano; 
  Visto il risultato del referendum consultivo  sull'istituzione  del
Comune di Sillano Giuncugnano tenutosi tra le popolazioni dei  comuni
interessati alla fusione in data 26 e 27 ottobre 2014 con il seguente
esito: 
  Comune di Sillano: risposte affermative (SI) voti n. 233;  risposte
negative (NO) voti n. 124; 
  Comune di Giuncugnano:  risposte  affermative  (SI)  voti  n.  172;
risposte negative (NO) voti n. 98; 
  Totale risposte affermative  (SI)  voti  n.  405;  totale  risposte
negative (NO) voti n. 220; 
  Considerato quanto segue: 
  1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni  di  Sillano  e  di
Giuncugnano si pone nella prospettiva di  un  miglioramento  continuo
dei  servizi  erogati  e  della  promozione  di  forme  avanzate   di
collaborazione tra i territori; 
  2. La fusione dei Comuni di Sillano e  di  Giuncugnano  si  colloca
nell'ambito  della  riforma  del  sistema  delle  autonomie  e  della
semplificazione dei livelli istituzionali; 
  3. I Comuni di Sillano e di Giuncugnano sono  piccole  realta'  che
condividono esigenze, bisogni e prospettive territoriali; 
  4. Al fine di pervenire nel 2015 alle  elezioni  degli  organi  del
nuovo Comune di Sillano Giuncugnano e' prevista  l'istituzione  dello
stesso a far data dal 1° gennaio 2015 e, a questo scopo,  si  dispone
l'entrata in vigore anticipata della presente legge; 
    5.  Si  disciplina  la  successione  del   nuovo   comune   nella
titolarita' dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi
e passivi dei comuni  estinti  e  si  dispone  il  trasferimento  del
personale al nuovo comune; 
  6.  Per  garantire  la  gestione   dell'ente   e   la   continuita'
amministrativa si prevede che fino alle  elezioni  amministrative  il
nuovo comune sia gestito da un commissario, e'  individuata  la  sede
provvisoria, e' stabilita la  vigenza  degli  atti  in  vigore  prima
dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano; 
  7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per  i  territori
montani previsti dalla  legge  regionale  e  la  classificazione  del
territorio montano; 
    8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo  1,
commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), e in particolare: 
  a) la costituzione di  un  comitato  consultivo,  che  coadiuva  il
commissario  nominato  per  la  gestione  del   nuovo   comune   fino
all'elezione dei nuovi organi, composto  dai  sindaci  in  carica  al
momento  alla  data  di  estinzione  dei  Comuni  di  Sillano  e   di
Giuncugnano; 
  b) la previsione, nello statuto del nuovo comune,  di  disposizioni
volte  ad  assicurare  adeguate  forme   di   partecipazione   e   di
decentramento dei servizi. 
 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano 
 
  1. E' istituito, dalla data del  1°  gennaio  2015,  il  Comune  di
Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei  Comuni  di  Sillano  e  di
Giuncugnano, in Provincia di Lucca. 
  2. Il territorio del Comune di Sillano  Giuncugnano  e'  costituito
dai  territori  gia'  appartenenti  ai  Comuni  di   Sillano   e   di
Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente
legge (Allegato A). 
  3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.