(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 24 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano Art. 2 - Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici Art. 3 - Commissario Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria. Art. 5 - Vigenza degli atti Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale Art. 7 - Municipi Art. 3 - Contributi statali e regionali Art. 9 - Disposizioni sui territori montani Art. 10 - Disposizioni finali Art. 1 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione; Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto; Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Giuncugnano e di Sillano, presentata di comune accordo dai rispettivi Sindaci al Presidente della Giunta regionale; Vista la deliberazione 29 luglio 2014, n. 62, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano; Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 26 e 27 ottobre 2014 con il seguente esito: Comune di Sillano: risposte affermative (SI) voti n. 233; risposte negative (NO) voti n. 124; Comune di Giuncugnano: risposte affermative (SI) voti n. 172; risposte negative (NO) voti n. 98; Totale risposte affermative (SI) voti n. 405; totale risposte negative (NO) voti n. 220; Considerato quanto segue: 1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Sillano e di Giuncugnano si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori; 2. La fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali; 3. I Comuni di Sillano e di Giuncugnano sono piccole realta' che condividono esigenze, bisogni e prospettive territoriali; 4. Al fine di pervenire nel 2015 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Sillano Giuncugnano e' prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2015 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge; 5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarita' dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune; 6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuita' amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, e' individuata la sede provvisoria, e' stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano; 7. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano; 8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare: a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano; b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. Approva la presente legge: Art. 1 Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano 1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2015, il Comune di Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano, in Provincia di Lucca. 2. Il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano e' costituito dai territori gia' appartenenti ai Comuni di Sillano e di Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A). 3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.