(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali); Visti in particolare l'articolo 21, comma 1 e l'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 47/1978, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per l'innovazione e la ricerca applicata a favore del comparto industriale da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente; Visto l'articolo 2, della legge regionale 26/2005, che al comma 1 definisce l'innovazione, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata o industriale, il trasferimento tecnologico e l'attivita' di sviluppo precompetitivo e che al comma 2 dispone, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunita' europea, che tali definizioni, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con regolamenti; Visto il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'articolo 3 della legge regionale 26/2005 con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2005; Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006; Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche ed integrazioni; Atteso che in data 30 giugno 2014 e' scaduto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013 e prorogato al 30 giugno 2014 dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita' europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali e' possibile definire chiare condizioni di compatibilita'; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014; Atteso che tra le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'articolo 25 gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ed all'articolo 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 a partire dal 1 gennaio 2014; Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche al testo del regolamento approvato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., tenuto conto delle prescrizioni e delle definizioni contenute nel citato regolamento (UE) n. 651/2014 ai fini di armonizzazione e completezza del testo regolamentare, come di seguito indicato: articolo 2 del citato regolamento: aggiornamento dei riferimenti normativi comunitari; articolo 3 del citato regolamento: adozione delle nuove definizioni comunitarie di ricerca industriale, attivita' di sviluppo sperimentale, innovazione di processo, innovazione dell'organizzazione e studio di fattibilita'; articolo 7 del citato regolamento: aggiornamento dei riferimenti normativi comunitari; articolo 10 del citato regolamento: precisazione delle iniziative finanziabili e semplificazione delle condizioni richieste per l'ammissibilita' dei progetti relativi all'innovazione di processo e dell'organizzazione; articolo 16 del citato regolamento: aggiornamento delle percentuali dell'intensita' di contributo da applicare ai progetti relativi all'innovazione di processo e dell'organizzazione, in particolare per le PMI; articolo 36 del citato regolamento: aggiornamento delle percentuali dell'intensita' di contributo da applicare agli studi di fattibilita', in particolare per le PMI; Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche al testo del regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., tenuto conto dell'entrata in vigore del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini di armonizzazione e completezza del testo regolamentare, come di seguito indicato: articoli 23 e 28 del citato regolamento: aggiornamento del nuovo inquadramento giuridico del regime d'aiuto per le spese inerenti all'attivita' di certificazione della spesa; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. al fine di conformarlo alle finalita' suesposte; Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali, previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Richiamato l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 12 settembre 2014, n. 1647; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali; previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI