(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale  9  agosto  2012,  n.  16  "Interventi  di
razionalizzazione  e  riordino  di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione", ed  in  particolare  l'art.  9  ai  sensi  del  quale,  per
garantire un efficiente,  efficace,  unitario  e  omogeneo  esercizio
delle  funzioni  delegate  alle  Camere  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura in materia di  incentivi  alle  imprese  ai
sensi  dell'art.  42  della  legge  regionale  4  marzo  2005,  n.  4
(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e
medie imprese del Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunita'  europee  15  gennaio  2002,
causa  C-439/99,  e  al  parere  motivato  della  Commissione   delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio  2013
le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle  Camere
di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG); 
  Vista la legge regionale 4 marzo  2005,  n.  4  ed  in  particolare
l'art. 42  che  elenca  le  funzioni  amministrative  concernenti  la
concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG; 
  Visto l'art. 153 della  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina organica del turismo) il quale prevede che  con  separati
regolamenti regionali sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei
seguenti soggetti beneficiari: 
    a)  piccole  e  medie  imprese  turistiche  che  siano  strutture
ricettive alberghiere,  all'aria  aperta,  case  e  appartamenti  per
vacanze ai sensi del titolo IV della legge 2/2002; 
    b) pubblici esercizi; 
  Visto il proprio decreto 9  luglio  2013,  n.  0119/Pres.,  recante
"Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento  ed  il
miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle  strutture
ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai
sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16  gennaio
2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)"; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), ed in particolare l'art. 32,  comma  5  bis),  in  tema  di
vincolo di destinazione dei beni immobili il quale stabilisce che  al
fine di ridurre gli oneri a  carico  delle  imprese,  la  durata  del
vincolo medesimo e' ridotta fino  a  tre  anni  dai  regolamenti  che
prevedono incentivi in conto capitale a favore delle  imprese,  sulla
base di almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) minore dimensione delle imprese beneficiarie; 
    b) soglia massima dell'incentivo; 
    c)  caratteristiche   del   settore   economico   delle   imprese
beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del
territorio regionale; 
  Ritenuto che, considerate le caratteristiche del settore  economico
delle imprese beneficiarie degli  articoli  156  e  157  della  legge
regionale 2/2002 alla luce della flessione  registrata  dal  comparto
turistico regionale e della necessita'  di  un  continuo  adattamento
alle tendenze del mercato nazionale ed  internazionale,  ricorrano  i
presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in  oggetto  la
disposizione di cui all'art. 5-bis dell'art. 32 della legge regionale
7/2000; 
  Ritenuto, pertanto, di apportare ulteriori modifiche procedimentali
atte a consentire l'allineamento normativo alle  misure  contributive
di settore, ed a corrispondere alle esigenze  di  snellimento  emerse
dalla prassi applicativa; 
  Visto  il  "Regolamento  di  modifica  al  Regolamento  concernente
criteri e modalita' per la concessione di contributi a  favore  delle
imprese  turistiche  per  l'incremento  ed  il  miglioramento   delle
strutture ricettive alberghiere, delle strutture  ricettive  all'aria
aperta, delle case  ed  appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi  degli
articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002,  n.  2
(Disciplina organica  del  turismo),  emanato  con  DPReg  119/2013",
approvato con deliberazione della Giunta regionale 17  ottobre  2014,
n. 1905; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  "Regolamento  di   modifica   al   Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il  miglioramento
delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle case ed appartamenti  per  vacanze,  ai  sensi
degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio  2002,
n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg  119/2013",
in conformita' al testo allegato che costituisce parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI