(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale, per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG); Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 ed in particolare l'art. 42 che elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG; Visto l'art. 153 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) il quale prevede che con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari: a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della legge 2/2002; b) pubblici esercizi; Visto il proprio decreto 9 luglio 2013, n. 0119/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)"; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 32, comma 5 bis), in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili il quale stabilisce che al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo medesimo e' ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri: a) minore dimensione delle imprese beneficiarie; b) soglia massima dell'incentivo; c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale; Ritenuto che, considerate le caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie degli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002 alla luce della flessione registrata dal comparto turistico regionale e della necessita' di un continuo adattamento alle tendenze del mercato nazionale ed internazionale, ricorrano i presupposti e sia opportuno applicare nel regolamento in oggetto la disposizione di cui all'art. 5-bis dell'art. 32 della legge regionale 7/2000; Ritenuto, pertanto, di apportare ulteriori modifiche procedimentali atte a consentire l'allineamento normativo alle misure contributive di settore, ed a corrispondere alle esigenze di snellimento emerse dalla prassi applicativa; Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1905; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con DPReg 119/2013", in conformita' al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI