(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attivita'. 2. La Regione persegue le finalita' previste dal comma 1 attraverso: a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili; b) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale). 3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli-Venezia Giulia.