(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                     n. 47 del 19 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione,  in  coerenza  con  i  principi  internazionali  e
costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio
equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi
commerciali  con  produttori  prevalentemente  di  Paesi  in  via  di
sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture  autoctone,
al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori  marginali
e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato
sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori
che prestano la loro opera in tali attivita'. 
  2.  La  Regione  persegue  le  finalita'  previste  dal   comma   1
attraverso: 
    a)  l'informazione  dei   consumatori   per   favorire   acquisti
responsabili; 
    b) il sostegno, anche economico, di  iniziative  e  progetti,  in
armonia con quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,  della  legge
regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi  per  la  promozione,  a
livello regionale e locale,  delle  attivita'  di  cooperazione  allo
sviluppo e partenariato internazionale). 
  3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i
soggetti del commercio equo e  solidale  e  definisce,  nel  rispetto
delle norme in materia di tutela della  concorrenza,  gli  interventi
per il suo sviluppo in Friuli-Venezia Giulia.