(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e' aggiunto il seguente: «2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.