(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
      autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale  6  marzo
2008, n. 6 (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria), e' aggiunto il seguente: 
  «2 bis. L'accertamento delle violazioni  di  disposizioni  relative
agli obblighi di annotazione  sul  tesserino  venatorio  deve  essere
effettuato entro un anno dal termine  dell'annata  venatoria  cui  il
tesserino si riferisce.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge.