(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2014) IL PRESIDENTE Visto il "Regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia" emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.; Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del sopra citato decreto n. 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varieta' di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonche' da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali; Considerato che in data 7 ottobre 2014, con nota prot. n. 77986, la Societa' Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a. ha presentato un'istanza di inserimento delle varieta' "Malvasia di Candia Aromatica", "Palava", "Petit Verdot", "Rebo" e "Viogner", corredata della documentazione prevista dall'articolo 5 del proprio decreto n. 0321/Pres./2003; Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla sostituzione della tabella 1 allegata al regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, prevedendo l'inserimento anche delle varieta' "Malvasia di Candia Aromatica", "Palava", "Petit Verdot", "Rebo" e "Viogner" quali vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nell'intero territorio regionale, come richiesto dalla Societa' Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a.; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2014, n. 2119; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI