(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
      autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il "Regolamento recante la classificazione delle varieta'  di
viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia"
emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.; 
  Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del sopra  citato  decreto
n. 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di  inserimento  di
una nuova  varieta'  di  vite  nella  suddetta  classificazione  sono
presentate alla Regione dalle organizzazioni  professionali  agricole
nonche'  da  ogni  organismo   associativo   operante   nel   settore
vitivinicolo, corredate della documentazione attestante  le  avvenute
prove attitudinali; 
  Considerato che in data 7 ottobre 2014, con nota prot. n. 77986, la
Societa'  Viticoltori  Friulani  La  Delizia  S.c.a.  ha   presentato
un'istanza  di  inserimento  delle  varieta'  "Malvasia   di   Candia
Aromatica", "Palava", "Petit Verdot", "Rebo" e  "Viogner",  corredata
della documentazione prevista dall'articolo 5 del proprio decreto  n.
0321/Pres./2003; 
  Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla  sostituzione  della
tabella 1 allegata al regolamento  emanato  con  proprio  decreto  n.
0321/Pres./2003,  prevedendo  l'inserimento  anche   delle   varieta'
"Malvasia di Candia Aromatica", "Palava", "Petit  Verdot",  "Rebo"  e
"Viogner" quali vitigni per uve  da  vino  idonei  alla  coltivazione
nell'intero  territorio  regionale,  come  richiesto  dalla  Societa'
Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a.; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 novembre  2014,
n. 2119; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante la
classificazione delle varieta' di viti per uve  da  vino  coltivabili
nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con   decreto   del
Presidente della  Regione  9  settembre  2003,  n.  321",  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI