(Pubblicato nel  suppl.  ord.  n.  1 al  Bollettino  ufficiale  della
                       Regione Piemonte  n. 49 
                        del 4 dicembre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Visto l'art. 39, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n.
3; 
  Visto il regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  14-681  del  1°
dicembre 2014; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 21 febbraio  2013,  n.
                                 4/R 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 4 del  regolamento  regionale  21  febbraio
2013, n. 4/R (Regolamento  dei  programmi  d'intervento  di  edilizia
sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art.  39,  comma  2,  della
legge 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale)»,
e' sostituito dal seguente: «8. La S.T.D.  resta  in  carica  per  la
durata  del  mandato  del  Consiglio  di   amministrazione   (C.d.A.)
dell'A.T.C. e comunque fino alla costituzione della nuova  S.T.D.  da
parte del rinnovato C.d.A.».