(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 3 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese) Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della l.r. 35/2000 Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 35/2000 Art. 3 - Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 35/2000 Art. 4 - Modifiche all'art. 4-bis della l.r. 35/2000 Art. 5 - Modifiche all'art. 5-quinquies della l.r. 35/2000 Art. 6 - Modifiche all'art. 5-octies della l.r. 35/2000 Art. 7 - Modifiche all'art. 5-decies della l.r. 35/2000 Art. 8 - Modifiche all'art. 5-undecies della l.r. 35/2000 Art. 9 - Modifiche all'art. 5-duodecies della l.r. 35/2000 Art. 10 - Modifiche all'art. 5-quaterdecies della l.r. 35/2000 Art. 11 - Modifiche all'art. 5-quindecies della l.r. 35/2000 Art. 12 - Modifiche all'art. 5-sexies decies della l.r. 35/2000 Art. 13 - Modifiche all'art. 5-septies decies della l.r. 35/2000 Art. 14 - Inserimento del titolo II-ter-bis nella l.r. 35/2000 Art. 15 - Inserimento dell'art. 5-octies decies nella l.r. 35/2000 Art. 16 - Inserimento dell'art. 5-novies decies nella l.r. 35/2000 Art. 17 - Inserimento dell'art. 5-vicies nella l.r. 35/2000 Art. 18 - Inserimento dell'art. 5-vicies semel nella l.r. 35/2000 Art. 19 - Inserimento dell'art. 5-vicies-bis nella l.r. 35/2000 Art. 20 - Inserimento dell'art. 5-vicies-ter nella l.r. 35/2000 Art. 21 - Inserimento dell'art. 5-vicies-quater nella l.r. 35/2000 Art. 22 - Inserimento dell'art. 5-vicies-quinquies nella l.r. 35/2000 Art. 23 - Inserimento dell'art. 5-vicies-sexies nella l.r. 35/2000 Art. 24 - Sostituzione dell'art. 7-bis della l.r. 35/2000 Art. 25 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 35/2000 Capo II Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese) Art. 26 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 17/2006 Capo III Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) Art. 27 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 53/2008 Art. 28 - Modifiche all'art. 17 della l.r. 53/2008 Capo IV Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) Art 29 - Differimento dei termini di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/2011 Capo V Abrogazioni Art. 30 - Abrogazioni PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese); Vista la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane); Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione); Considerato quanto segue: Per quanto concerne la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese): 1. Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti nel corso di applicazione della legge e' necessario esplicitare che la legge regionale e' emanata nel rispetto dei principi generali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59); 2. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi alle imprese sono apportate modifiche alle norme che disciplinano i procedimenti di erogazione introducendo, in particolare, la possibilita' di attestare determinati requisiti da parte delle imprese anche per l'erogazione dello stato di avanzamento del progetto; 3. Per garantire maggior certezza temporale nonche' per superare alcuni dubbi applicativi e tener conto del mutato contesto socio economico, sono introdotte modifiche ad alcune disposizioni relative alla revoca dei contributi tenuto conto della complessita' del procedimento; 4. Al fine di sostenere le imprese che operano in importanti settori economici quali turismo, commercio, cultura e servizi, e' istituito uno specifico fondo unico di cui tali imprese possono beneficiare; 5. Si interviene per modificare il criterio di premialita' delle imprese micro piccole e medie al fine di intendere la sostenibilita' nella sua accezione piu' completa - sociale ed ambientale - in coerenza con le politiche regionali gia' realizzate nel corso degli ultimi anni ed anche con le politiche europee ormai orientate verso il concetto di sostenibilita' inteso non esclusivamente dal punto di vista ambientale; 6. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo toscano e recepire la disciplina europea sulla creazione di impresa viene inserito nella legge un nuovo titolo dedicato al sostegno per la costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, al sostegno alla espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili e al sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani; 7. Al fine di supportare le nuove imprese e' prevista la costituzione di una rete di accompagnamento riservata a tutte le imprese neo-costituite; Per quanto concerne la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese): 8. Al fine di semplificare l'azione amministrativa si interviene sulla legge per eliminare la Commissione etica regionale e introdurre forme diverse di consultazione dei portatori di interesse, da coinvolgere di volta in volta in base alla natura dei provvedimenti relativi alla responsabilita' sociale d'impresa, rafforzando in tal modo anche il ricorso agli organismi consultivi gia' esistenti a livello istituzionale. Per quanto concerne la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese): 9. A seguito dell'eliminazione dell'albo artigiani ed a completamento del processo di semplificazione degli adempimenti normativi in tema di artigianato, e' necessario eliminare dalla l.r. 53/2008 ogni previsione riguardo ulteriori controlli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sui requisiti artigiani rispetto a quanto gia' previsto dalla normativa nazionale in tema di registro delle imprese e di annotazione nello stesso della qualifica artigiana. Per quanto concerne la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione): 10. A seguito di difficolta' tecniche riscontrate per l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria rivolti ai responsabili dell'attivita' produttiva di panificazione, si prevede la proroga dei-termini di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/20011, al fine di consentire agli interessati di adempiere all'obbligo formativo; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della l.r. 35/2000 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese) dopo la parola "legge" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59),".