(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59  del
                          3 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                               Capo I 
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli
interventi  regionali  in   materia   di   attivita'   produttive   e
                    competitivita' delle imprese) 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della l.r. 35/2000 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 35/2000 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 35/2000 
  Art. 4 - Modifiche all'art. 4-bis della l.r. 35/2000 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 5-quinquies della l.r. 35/2000 
  Art. 6 - Modifiche all'art. 5-octies della l.r. 35/2000 
  Art. 7 - Modifiche all'art. 5-decies della l.r. 35/2000 
  Art. 8 - Modifiche all'art. 5-undecies della l.r. 35/2000 
  Art. 9 - Modifiche all'art. 5-duodecies della l.r. 35/2000 
  Art. 10 - Modifiche all'art. 5-quaterdecies della l.r. 35/2000 
  Art. 11 - Modifiche all'art. 5-quindecies della l.r. 35/2000 
  Art. 12 - Modifiche all'art. 5-sexies decies della l.r. 35/2000 
  Art. 13 - Modifiche all'art. 5-septies decies della l.r. 35/2000 
  Art. 14 - Inserimento del titolo II-ter-bis nella l.r. 35/2000 
  Art. 15 - Inserimento dell'art. 5-octies decies nella l.r. 35/2000 
  Art. 16 - Inserimento dell'art. 5-novies decies nella l.r. 35/2000 
  Art. 17 - Inserimento dell'art. 5-vicies nella l.r. 35/2000 
  Art. 18 - Inserimento dell'art. 5-vicies semel nella l.r. 35/2000 
  Art. 19 - Inserimento dell'art. 5-vicies-bis nella l.r. 35/2000 
  Art. 20 - Inserimento dell'art. 5-vicies-ter nella l.r. 35/2000 
  Art. 21 - Inserimento dell'art. 5-vicies-quater nella l.r. 35/2000 
  Art. 22  -  Inserimento  dell'art.  5-vicies-quinquies  nella  l.r.
35/2000 
  Art. 23 - Inserimento dell'art. 5-vicies-sexies nella l.r. 35/2000 
  Art. 24 - Sostituzione dell'art. 7-bis della l.r. 35/2000 
  Art. 25 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 35/2000 
 
 
                               Capo II 
 
Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni  in
  materia di responsabilita' sociale delle imprese) 
 
  Art. 26 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 17/2006 
 
 
                              Capo III 
 
Modifiche alla legge regionale 22  ottobre  2008,  n.  53  (Norme  in
  materia  di  artigianato  e   semplificazione   degli   adempimenti
  amministrativi a carico delle imprese artigiane) 
 
  Art. 27 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 53/2008 
  Art. 28 - Modifiche all'art. 17 della l.r. 53/2008 
 
 
                               Capo IV 
 
Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia
  di panificazione) 
 
  Art 29 - Differimento dei termini di cui all'art. 6, commi 3  e  4,
della l.r. 18/2011 
 
                               Capo V 
 
 
Abrogazioni 
 
  Art. 30 - Abrogazioni 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  35  (Disciplina  degli
interventi  regionali  in   materia   di   attivita'   produttive   e
competitivita' delle imprese); 
  Vista la legge regionale 8 maggio  2006,  n.  17  (Disposizioni  in
materia di responsabilita' sociale delle imprese); 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme  in  materia
di artigianato e semplificazione degli adempimenti  amministrativi  a
carico delle imprese artigiane); 
  Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia  di
panificazione); 
  Considerato quanto segue: 
  Per quanto concerne  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  35
(Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di  attivita'
produttive e competitivita' delle imprese): 
  1. Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti nel  corso  di
applicazione della legge  e'  necessario  esplicitare  che  la  legge
regionale e' emanata nel rispetto dei principi generali previsti  dal
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo  1997,
n. 59); 
  2. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi  alle  imprese
sono apportate modifiche alle norme che disciplinano  i  procedimenti
di  erogazione  introducendo,  in  particolare,  la  possibilita'  di
attestare determinati requisiti da  parte  delle  imprese  anche  per
l'erogazione dello stato di avanzamento del progetto; 
  3. Per garantire maggior certezza temporale  nonche'  per  superare
alcuni dubbi applicativi e tener  conto  del  mutato  contesto  socio
economico, sono introdotte modifiche ad alcune disposizioni  relative
alla revoca  dei  contributi  tenuto  conto  della  complessita'  del
procedimento; 
  4. Al fine di  sostenere  le  imprese  che  operano  in  importanti
settori economici quali turismo, commercio,  cultura  e  servizi,  e'
istituito uno specifico fondo  unico  di  cui  tali  imprese  possono
beneficiare; 
  5. Si interviene per modificare il criterio  di  premialita'  delle
imprese micro piccole e medie al fine di intendere la  sostenibilita'
nella sua accezione piu'  completa  -  sociale  ed  ambientale  -  in
coerenza con le politiche regionali gia' realizzate nel  corso  degli
ultimi anni ed anche con le politiche europee ormai  orientate  verso
il concetto di sostenibilita' inteso non esclusivamente dal punto  di
vista ambientale; 
  6. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo toscano e
recepire la disciplina  europea  sulla  creazione  di  impresa  viene
inserito nella legge un nuovo titolo  dedicato  al  sostegno  per  la
costituzione  di  imprese  di  giovani,  femminili  e  di  lavoratori
destinatari di ammortizzatori sociali, al  sostegno  alla  espansione
delle imprese, con particolare riferimento  a  quelle  di  giovani  e
femminili e al sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative
di giovani; 
  7.  Al  fine  di  supportare  le  nuove  imprese  e'  prevista   la
costituzione di una rete di  accompagnamento  riservata  a  tutte  le
imprese neo-costituite; 
  Per quanto concerne  la  legge  regionale  8  maggio  2006,  n.  17
(Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese): 
  8. Al fine di semplificare l'azione  amministrativa  si  interviene
sulla legge per eliminare la Commissione etica regionale e introdurre
forme  diverse  di  consultazione  dei  portatori  di  interesse,  da
coinvolgere di volta in volta in base alla natura  dei  provvedimenti
relativi alla responsabilita' sociale d'impresa, rafforzando  in  tal
modo anche il ricorso agli  organismi  consultivi  gia'  esistenti  a
livello istituzionale. 
  Per quanto concerne la legge  regionale  22  ottobre  2008,  n.  53
(Norme in materia di artigianato e semplificazione degli  adempimenti
amministrativi a carico delle imprese): 
  9.  A  seguito   dell'eliminazione   dell'albo   artigiani   ed   a
completamento  del  processo  di  semplificazione  degli  adempimenti
normativi in tema di artigianato, e' necessario eliminare dalla  l.r.
53/2008 ogni previsione riguardo ulteriori controlli delle camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sui requisiti
artigiani rispetto a quanto gia' previsto dalla  normativa  nazionale
in tema di registro delle imprese e di annotazione nello stesso della
qualifica artigiana. 
  Per quanto concerne la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18  (Norme
in materia di panificazione): 
  10.   A   seguito   di   difficolta'   tecniche   riscontrate   per
l'organizzazione dei corsi  di  formazione  obbligatoria  rivolti  ai
responsabili dell'attivita' produttiva di panificazione,  si  prevede
la proroga dei-termini di cui all'art. 6, commi 3  e  4,  della  l.r.
18/20011,  al  fine  di  consentire  agli  interessati  di  adempiere
all'obbligo formativo; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 1 della l.r. 35/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.
35 (Disciplina degli interventi regionali  in  materia  di  attivita'
produttive e competitivita' delle imprese)  dopo  la  parola  "legge"
sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei principi  generali  di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59),".