(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 10 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1. - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 21/2010 Art. 2 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010 Art. 3 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 21/2010 Art. 4 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 21/2010 Art. 5 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 21/2010 Art. 6 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 21/2010 Art. 7 - Modifiche all'articolo 53 della l.r. 21/2010 Art. 8 - Norma finale PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) ed m), dello Sta - tuto; Vista la legge 10 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo); Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Considerato quanto segue: 1. Occorre effettuare alcune modifiche alla l.r. 21/2010 a seguito dell'entrata in vigore del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, che produce conseguenze significative anche sul sostegno regionale ai soggetti cosi' riconfigurati a livello statale; 2. L'articolo 3, comma 5, del d.m. beni culturali 1 lu - glio 2014, individua, per l'ambito della prosa, una suddivisione in settori che prevede, tra gli altri, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, diversamente da quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 novembre 2007 (Criteri e modalita' di erogazione dei contributi in favore delle attivita' teatrali) che prevedeva invece i teatri di produzione ad iniziativa pubblica e i teatri stabili di innovazione; 3. Gli articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, introducono, rispettivamente, la definizione di: - "Teatro nazionale", come organismo che svolge attivita' teatrale "di notevole prestigio nazionale e internazionale", e che si connota per la propria "tradizione e storicita'"; - "Teatro di rilevante interesse culturale", come organismo che svolge attivita' di produzione teatrale di "rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza". 4. I sopracitati articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 stabiliscono, rispettivamente, la seguente condizione, congiuntamente ad altre, per la concessione di contributi da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: - per i teatri nazionali, "l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale"; - per i teatri di rilevante interesse culturale, "l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale"; 5. Si rende necessario, pertanto, apportare modifiche sia all'apparato definitorio sia alle forme del sostegno regionale previsti dalla l.r. 21/2010, nonche' posticipare, per l'anno 2015, il termine per l'accreditamento previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), al fine di prevedere, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, la possibilita' di accedere ai contributi regionali e, conseguentemente, permettere agli stessi di concorrere per l'ottenimento dei contributi in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla l. 163/1985, secondo le nuove disposizioni del d.m. beni culturali 1 luglio 2014; 6. L'articolo 43, comma 1, lettera b), del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 introduce, inoltre, tra le azioni trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino, tra gli altri, progetti finalizzati alla coesione e all'inclusione sociale. 7. In armonia con la norma citata al punto 6, si ritiene opportuno specificare, all'articolo 39, comma 2, della l.r. 21/2010, la linea di sostegno finanziario a progetti di promozione delle finalita' sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attivita' di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 34 della l.r. 21/2010 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e a attivita' culturali) le parole: "gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa" sono sostituite dalle parole seguenti: "gli organismi dello spettacolo dal vivo". 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: "dei teatri stabili d'innovazione e" sono soppresse. 3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 la parola: "enti" e' sostituita dalla seguente: "organismi".