(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 60  del
                          10 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
  Preambolo 
  Art. 1. - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 21/2010 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 21/2010 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 21/2010 
  Art. 5 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 21/2010 
  Art. 6 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 21/2010 
  Art. 7 - Modifiche all'articolo 53 della l.r. 21/2010 
  Art. 8 - Norma finale 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Il Consiglio regionale 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) ed m), dello Sta - tuto; 
  Vista la legge 10 aprile  1985,  n.  163  (Nuova  disciplina  degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo); 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo  1  luglio  2014  (Nuovi  criteri  per  l'erogazione  e
modalita' per la liquidazione e l'anticipazione  di  contributi  allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di
cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Occorre effettuare alcune modifiche alla l.r. 21/2010 a  seguito
dell'entrata in vigore del d.m. beni culturali  1  luglio  2014,  che
produce conseguenze significative anche  sul  sostegno  regionale  ai
soggetti cosi' riconfigurati a livello statale; 
  2. L'articolo 3, comma 5, del d.m. beni culturali 1 lu - glio 2014,
individua, per l'ambito della prosa, una suddivisione in settori  che
prevede, tra gli altri, i teatri nazionali e i  teatri  di  rilevante
interesse culturale, diversamente da quanto stabilito dal decreto del
Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  12  novembre  2007
(Criteri e modalita' di erogazione dei  contributi  in  favore  delle
attivita' teatrali) che prevedeva invece i teatri  di  produzione  ad
iniziativa pubblica e i teatri stabili di innovazione; 
  3. Gli articoli 10 e 11 del d.m.  beni  culturali  1  luglio  2014,
introducono, rispettivamente, la definizione di: 
  - "Teatro nazionale", come organismo che svolge attivita'  teatrale
"di notevole prestigio nazionale e internazionale", e che si  connota
per la propria "tradizione e storicita'"; 
  - "Teatro di rilevante interesse  culturale",  come  organismo  che
svolge attivita'  di  produzione  teatrale  di  "rilevante  interesse
culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza". 
  4. I sopracitati articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1  luglio
2014   stabiliscono,   rispettivamente,   la   seguente   condizione,
congiuntamente ad altre, per la concessione di  contributi  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: 
  - per i teatri nazionali,  "l'impegno  degli  enti  territoriali  o
altri enti pubblici a concedere contributi  per  una  somma  pari  al
cento per cento del  contributo  statale,  e  tali  da  garantire  la
copertura delle spese di gestione delle sale"; 
  - per i teatri di rilevante interesse culturale,  "l'impegno  degli
enti territoriali o altri enti pubblici a  concedere  contributi  per
una somma complessivamente pari al quaranta per cento del  contributo
statale"; 
  5.  Si  rende  necessario,  pertanto,   apportare   modifiche   sia
all'apparato  definitorio  sia  alle  forme  del  sostegno  regionale
previsti dalla l.r. 21/2010, nonche' posticipare, per l'anno 2015, il
termine per l'accreditamento previsto  dal  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n.  22/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.
21 (Testo unico delle disposizioni in materia  di  beni,  istituti  e
attivita' culturali), al  fine  di  prevedere,  per  i  soggetti  che
operano nel settore dello spettacolo dal  vivo,  la  possibilita'  di
accedere ai contributi regionali e, conseguentemente, permettere agli
stessi  di   concorrere   per   l'ottenimento   dei   contributi   in
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per  lo  spettacolo
di cui alla l. 163/1985, secondo le nuove disposizioni del d.m.  beni
culturali 1 luglio 2014; 
  6. L'articolo 43, comma 1, lettera b), del d.m.  beni  culturali  1
luglio 2014 introduce, inoltre, tra le azioni 
  trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici  e
privati, anche in forma associata, che  realizzino,  tra  gli  altri,
progetti finalizzati alla coesione e all'inclusione sociale. 
  7. In armonia con la norma citata al punto 6, si ritiene  opportuno
specificare, all'articolo 39, comma 2, della l.r. 21/2010,  la  linea
di sostegno finanziario a  progetti  di  promozione  delle  finalita'
sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attivita'  di
socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno  nelle  aree
del disagio fisico e mentale; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 34 della l.r. 21/2010 
 
  1. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  34  della  legge
regionale 25 gennaio 2010, n. 21 (Testo unico delle  disposizioni  in
materia di beni, istituti e a attivita' culturali)  le  parole:  "gli
enti dello spettacolo cui la Regione partecipa" sono sostituite dalle
parole seguenti: "gli organismi dello spettacolo dal vivo". 
  2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r.  21/2010
le parole: "dei teatri stabili d'innovazione e" sono soppresse. 
  3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r.  21/2010
la parola: "enti" e' sostituita dalla seguente: "organismi".