(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004 
  Art. 4 - Sostituzione  della  Sezione  III  della  legge  regionale
74/2004 
  Art. 5 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004 
  Art. 6 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004 
  Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004 
  Art. 8 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004 
  Art. 9 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004 
  Art. 10 - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004 
  Art. 11 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004 
  Art. 12 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004 
  Art. 13 - Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004 
  Art. 14 - Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004 
  Art. 15 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004 
  Art. 16 - Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004 
  Art. 17 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004 
Allegati 
  Allegato A - scheda per la votazione recto 
  Allegato B - scheda per la votazione verso 
  Allegato C - scheda di ballottaggio recto 
  Allegato D - scheda di ballottaggio verso 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visti gli articoli 117, comma terzo,  e  122,  comma  primo,  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto; 
  Vista la legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  "Legge  di
stabilita' 2014") ed in particolare l'art. 1, comma 398 e seguenti; 
  Vista la legge  regionale  23  dicembre  2004,  n.  74  (Norme  sul
procedimento elettorale  relativo  alle  elezioni  per  il  Consiglio
regionale e per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio  2004,
n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del  Presidente
della Giunta regionale"); 
  Vista la legge regionale  26  settembre  2014,  n.  51  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 15 settembre 2014; 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario, in conseguenza  dell'entrata  in  vigore  della
legge regionale 51/2014, modificare la legge  regionale  74/2004  per
quanto  attiene  al  titolo  e  alle  disposizioni  su   procedimento
elettorale e relative spese; 
    2. La l. 147/2013 ha operato una serie di interventi per limitare
i rimborsi dello Stato ai comuni per le consultazioni elettorali; 
    3. L'intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente
in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale
e riduzione delle voci che generano spesa, anche  mediante  modifiche
di varie leggi; 
    4. E' opportuno adeguarsi a quanto stabilito  dalla  legge  dello
Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi
regionali incongrui rispetto a quanto prevede la  legge  dello  Stato
stessa per  le  elezioni  gestite  dal  Ministero  dell'Interno,  con
particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per  quelle
regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale; 
    5. L'art. 13, della legge regionale 74/2004, per quanto  riguarda
i rimborsi elettorali ai  comuni,  prevede  che  una  delibera  della
Giunta regionale stabilisca  la  loro  entita'  in  base  ad  importi
stabiliti per elettore e per sezione elettorale; 
    6. Nel contempo e' altresi' necessario  adeguare  il  riferimento
che il medesimo art. 13, della legge  regionale  74/2004  opera  alle
elezioni della Camera dei deputati per determinare  il  compenso  dei
membri delle sezioni elettorali, sostituendolo  con  quello  relativo
alle elezioni nei comuni con  piu'  di  15mila  abitanti,  fatto  che
consente di coprire anche l'eventualita' del ballottaggio; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004 
 
  1. Nel titolo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74  (Norme
sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per  il  Consiglio
regionale e per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio  2004,
n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del  Presidente
della Giunta regionale") le parole: " 13 maggio 2004, n.  25  "  sono
sostituite dalle seguenti: " 26 settembre 2014, n. 51 ".