(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004 Art. 2 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004 Art. 3 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004 Art. 4 - Sostituzione della Sezione III della legge regionale 74/2004 Art. 5 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004 Art. 6 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004 Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004 Art. 8 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004 Art. 9 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004 Art. 10 - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004 Art. 11 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004 Art. 12 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004 Art. 13 - Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004 Art. 14 - Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004 Art. 15 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004 Art. 16 - Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004 Art. 17 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004 Allegati Allegato A - scheda per la votazione recto Allegato B - scheda per la votazione verso Allegato C - scheda di ballottaggio recto Allegato D - scheda di ballottaggio verso PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visti gli articoli 117, comma terzo, e 122, comma primo, della Costituzione; Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilita' 2014") ed in particolare l'art. 1, comma 398 e seguenti; Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"); Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014; Considerato quanto segue: 1. E' necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 51/2014, modificare la legge regionale 74/2004 per quanto attiene al titolo e alle disposizioni su procedimento elettorale e relative spese; 2. La l. 147/2013 ha operato una serie di interventi per limitare i rimborsi dello Stato ai comuni per le consultazioni elettorali; 3. L'intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale e riduzione delle voci che generano spesa, anche mediante modifiche di varie leggi; 4. E' opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla legge dello Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede la legge dello Stato stessa per le elezioni gestite dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per quelle regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale; 5. L'art. 13, della legge regionale 74/2004, per quanto riguarda i rimborsi elettorali ai comuni, prevede che una delibera della Giunta regionale stabilisca la loro entita' in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale; 6. Nel contempo e' altresi' necessario adeguare il riferimento che il medesimo art. 13, della legge regionale 74/2004 opera alle elezioni della Camera dei deputati per determinare il compenso dei membri delle sezioni elettorali, sostituendolo con quello relativo alle elezioni nei comuni con piu' di 15mila abitanti, fatto che consente di coprire anche l'eventualita' del ballottaggio; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004 1. Nel titolo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") le parole: " 13 maggio 2004, n. 25 " sono sostituite dalle seguenti: " 26 settembre 2014, n. 51 ".