(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 I-II del 23 dicembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2014, n. 1432; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' inserito il seguente art. 2-bis: «Art. 2-bis (Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione). - 1. Contestualmente all'avvio dell'attivita' artigiana, l'impresa presenta alla Camera di commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese mediante la comunicazione unica di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche. 2. Per le attivita' di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), dell'ordinamento dell'artigianato, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, al comune territorialmente competente. 3. All'atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio invia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della comunicazione unica. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Camera di commercio comunica all'impresa l'avvenuta iscrizione. Entro il mese successivo la stessa comunicazione e' inviata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di idoneita' dei locali. In caso di pratiche non corrette o incomplete oppure di indicazioni non veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle norme vigenti in materia penale e di procedimento amministrativo. 5. L'impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di variazione dell'iscrizione o di cancellazione dal registro delle imprese nei seguenti termini: a) contestualmente all'evento, nel caso in cui la variazione consista nell'aggiunta di un'attivita' soggetta a SCIA; b) entro 30 giorni dall'evento negli altri casi. 6. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e ne da' comunicazione all'impresa. Entro il mese successivo, l'avvenuta cancellazione o, in caso di modifiche relative all'attivita' o alla sede, l'avvenuta variazione e' comunicata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente.».