(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 51 I-II del 23 dicembre 2014) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  2  dicembre
2014, n. 1432; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Dopo l'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Provincia  19
maggio 2009, n. 27, e' inserito il seguente art. 2-bis: 
  «Art. 2-bis (Iscrizione nel registro delle  imprese,  variazione  e
cancellazione).  -  1.   Contestualmente   all'avvio   dell'attivita'
artigiana, l'impresa  presenta  alla  Camera  di  commercio,  in  via
telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione  nel
registro delle imprese mediante la comunicazione unica  di  cui  agli
articoli  9  e  9-bis  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  e
successive modifiche. 
  2. Per le attivita' di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c)
e h), dell'ordinamento dell'artigianato, la segnalazione  certificata
di inizio attivita' (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell'art.
36, comma 1, al comune territorialmente competente. 
  3. All'atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio
invia  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   (PEC)
dell'impresa  la  ricevuta  di  protocollo  e   la   ricevuta   della
comunicazione unica. 
  4. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta,  la  Camera  di
commercio comunica all'impresa l'avvenuta iscrizione. Entro  il  mese
successivo la stessa comunicazione e' inviata al sindaco/alla sindaca
del comune territorialmente ai  fini  della  vigilanza  sul  rispetto
della normativa in materia  di  idoneita'  dei  locali.  In  caso  di
pratiche  non  corrette  o  incomplete  oppure  di  indicazioni   non
veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle  norme  vigenti
in materia penale e di procedimento amministrativo. 
  5. L'impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico,
la richiesta di variazione dell'iscrizione  o  di  cancellazione  dal
registro delle imprese nei seguenti termini: 
    a) contestualmente all'evento, nel  caso  in  cui  la  variazione
consista nell'aggiunta di un'attivita' soggetta a SCIA; 
    b) entro 30 giorni dall'evento negli altri casi. 
  6. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al  comma
5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e
ne  da'  comunicazione  all'impresa.  Entro   il   mese   successivo,
l'avvenuta  cancellazione  o,   in   caso   di   modifiche   relative
all'attivita' o alla sede, l'avvenuta  variazione  e'  comunicata  al
sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente.».