(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 8-bis della legge provinciale  dell'11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «6.  Sono  esentati  dal  pagamento  della  tassa   automobilistica
provinciale gli autoveicoli adattati  in  funzione  del  trasporto  o
della autonoma locomozione di persone  disabili  di  cui  all'art.  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, di proprieta' di associazioni di  volontariato  o
promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio  1993,  n.
11, e  successive  modifiche,  di  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (onlus), di cooperative sociali di  cui  alla  legge
dell'8  novembre  1991,  n.  381,  e  successive  modifiche,   e   di
associazioni o organizzazioni senza scopo di  lucro.  L'esenzione  e'
concessa a condizione che il  veicolo  sia  esclusivamente  destinato
all'attivita' di trasporto o di promozione della autonoma locomozione
dei disabili, che  tale  attivita'  sia  espressamente  prevista  nel
rispettivo statuto e a condizione che gli  adattamenti  apportati  al
veicolo risultino dalla carta di circolazione. L'esenzione ha effetto
dal periodo tributario in corso  alla  data  di  presentazione  della
relativa domanda alla competente struttura provinciale.». 
  2. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 1, stimate in 10.000,00 euro per il 2015, in 10.000,00 euro
per il 2016 ed in 10.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede ai
sensi dell'art. 8, comma 3. 
  3. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del comma 7-bis dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  dell'11
agosto 1998, n. 9, stimate in 5,6 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3.