(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 
          Siciliana - Parte I - n. 43 del 10 ottobre 2014) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
  Nessuna richiesta di referendum ai  sensi  dell'art.  17-bis  dello
statuto regionale e' stata avanzata. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ineleggibilita' ed incompatibilita' degli amministratori  dei  liberi
           consorzi comunali e delle Citta' metropolitane 
 
  1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta dei liberi  consorzi
comunali nonche' al Sindaco  metropolitano  ed  ai  componenti  della
Giunta metropolitana si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
ineleggibilita' ed incompatibilita' previste per il Presidente e  gli
assessori delle province regionali dalla  legge  regionale  20  marzo
1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.