(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 43 del 10 ottobre 2014) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello statuto regionale e' stata avanzata. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ineleggibilita' ed incompatibilita' degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Citta' metropolitane 1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta dei liberi consorzi comunali nonche' al Sindaco metropolitano ed ai componenti della Giunta metropolitana si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' previste per il Presidente e gli assessori delle province regionali dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.