(Pubblicata nel Suppl.  n.  2  del  29  dicembre  2014 al  Bollettino
    Ufficiale n. 52 della Regione Piemonte del 24 dicembre 2014). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF 
 
  1. Ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  equilibrio  di
bilancio, nonche' per la copertura degli oneri  finanziari  derivanti
dalle anticipazioni di liquidita' previste dagli articoli 2 e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  (IRPEF),  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario),  e'  determinata  per  scaglioni  di
reddito applicando, al netto  degli  oneri  deducibili,  le  seguenti
maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  di
base: 
    a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento; 
    b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino  a  28.000,00  euro:
0,90 per cento; 
    c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino  a  55.000,00  euro:
1,52 per cento; 
    d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino  a  75.000,00  euro:
2,09 per cento; 
    e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento. 
  2.  Le   aliquote   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   sono
differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a
quelli  stabiliti  a  livello  nazionale;  in  caso  di  modifica  di
quest'ultimi le maggiorazioni previste dal comma 1 sono applicate sui
nuovi scaglioni.