(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
            Regione Toscana - N. 64 del 30 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
  Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2008 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 4/2008 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2008 
  Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008 
  Art. 6 - Modifiche all'articolo 25-bis della l.r. 4/2008 
  Art. 7 - Modifiche all'articolo 27-bis della l.r. 4/2008 
  Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27-quater nella l.r. 4/2008 
  Art. 9 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Nel quadro del riordino  complessivo  dell'apparato  burocratico
regionale, avviato dal Consiglio regionale in raccordo con la  Giunta
regionale in conseguenza della necessita' di procedere  ulteriormente
nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica, si  ritiene
opportuno   effettuare   alcune   limitate   modifiche    concernenti
l'organizzazione  della  struttura  consiliare  riducendo   l'attuale
previsione della possibilita' di istituire fino ad un massimo di  tre
direzioni di area  ad  un  massimo  di  due  e  rimarcando  che  tale
istituzione costituisce un elemento di carattere eventuale rimesso ad
una valutazione da parte  dell'Ufficio  di  presidenza,  da  operarsi
anche alla luce di quelli  che  saranno  i  complessivi  effetti  del
generale riordino e riduzione di tutte le strutture dirigenziali; 
  2. Sotto un  diverso  aspetto,  al  fine  di  assicurare  il  pieno
svolgimento delle  funzioni  consiliari  di  legislazione,  indirizzo
politico, controllo  e  valutazione  dei  risultati  delle  politiche
regionali, si prevede che  il  Consiglio  regionale  debba  avere  un
accesso ordinario e costante a tutte  le  banche  dati  della  Giunta
regionale, la cui individuazione e' rimessa ad  una  apposita  intesa
stipulata tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale  e  la
Giunta regionale; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008 
 
  1. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale
5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia   dell'Assemblea   legislativa
regionale), e' sostituita dalla seguente: 
    «f) l'eventuale costituzione  delle  direzioni  di  area,  in  un
numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze;».