(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 64 del 30 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008 Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2008 Art. 3 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 4/2008 Art. 4 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 4/2008 Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008 Art. 6 - Modifiche all'articolo 25-bis della l.r. 4/2008 Art. 7 - Modifiche all'articolo 27-bis della l.r. 4/2008 Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27-quater nella l.r. 4/2008 Art. 9 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Considerato quanto segue: 1. Nel quadro del riordino complessivo dell'apparato burocratico regionale, avviato dal Consiglio regionale in raccordo con la Giunta regionale in conseguenza della necessita' di procedere ulteriormente nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica, si ritiene opportuno effettuare alcune limitate modifiche concernenti l'organizzazione della struttura consiliare riducendo l'attuale previsione della possibilita' di istituire fino ad un massimo di tre direzioni di area ad un massimo di due e rimarcando che tale istituzione costituisce un elemento di carattere eventuale rimesso ad una valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, da operarsi anche alla luce di quelli che saranno i complessivi effetti del generale riordino e riduzione di tutte le strutture dirigenziali; 2. Sotto un diverso aspetto, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali, si prevede che il Consiglio regionale debba avere un accesso ordinario e costante a tutte le banche dati della Giunta regionale, la cui individuazione e' rimessa ad una apposita intesa stipulata tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 4/2008 1. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), e' sostituita dalla seguente: «f) l'eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze;».