(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 
  Art. 2 - Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 57/2013 
  Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della l.r. 57/2013 
  Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013 
  Art. 5 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 57/2013 
  Art. 6 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 57/2013 
  Art. 7 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 57/2013 
  Art. 8 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 57/2013 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496  (Disciplina
dell'attivita' di gioco); 
  Visto il decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158  (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto
livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre  2011,  n.
300; 
  Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57  (Disposizioni  per
il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel primo periodo di
operativita' della l.r. 57/2013,  si  ritiene  di  intervenire  sulla
medesima per affrontare in maniera piu' efficace  quei  fenomeni  che
destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale; 
  2. Ritenuto pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle
distanze minime dai luoghi sensibili si applica,  oltreche'  a  tutti
quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con
vincite in denaro, ai  centri  di  scommesse,  e  di  escludere  tale
obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo  gli  apparecchi  di
cui all'art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931; 
  3. Si ritiene, altresi', di limitare la  concessione  di  incentivi
regionali a coloro che rimuovono gli  apparecchi  per  il  gioco  con
vincita in denaro; 
 
                            A p p r o v a 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 
 
  1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre  2013,
n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole  e  per  la  prevenzione
della  ludopatia),  le  parole:  "descritta   nella   classificazione
internazionale delle malattie dell'" sono sostituite dalle  seguenti:
"e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con  vincita
in denaro, cosi' come definita dall'". 
  2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013  le  parole:  "delle
sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi leciti".