(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 Art. 2 - Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 57/2013 Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della l.r. 57/2013 Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2013 Art. 5 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 57/2013 Art. 6 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 57/2013 Art. 7 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 57/2013 Art. 8 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 57/2013 Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attivita' di gioco); Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300; Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); Considerato quanto segue: 1. Alla luce delle problematiche evidenziatesi nel primo periodo di operativita' della l.r. 57/2013, si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera piu' efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale; 2. Ritenuto pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltreche' a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931; 3. Si ritiene, altresi', di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro; A p p r o v a la presente legge Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: "descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'" sono sostituite dalle seguenti: "e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'". 2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "delle sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi leciti".