(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66  del
                          31 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 3/1994 
  Art. 3 - Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994 
  Art. 4 - Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 3/1994 
  Art. 5 - Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994 
  Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994 
  Art. 7 - Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994 
  Art. 8 - Inserimento dell'art. 11-sexies nella l.r. 3/1994 
  Art. 9 -  Modifiche  all'art.  12  della  l.r.  3/1994  Art.  10  -
Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994 
  Art. 11 - Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994 
  Art. 12 - Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 
  Art. 13 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 3/1994 
  Art. 14 - Norma transitoria 
  Art. 15 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, lettera l), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'organizzazione degli ambiti  territoriali  di  caccia  (ATC)
deve  essere  modificata  per  garantire  efficienza  amministrativa,
razionalizzazione  della  spesa  e  per   definirne   l'inquadramento
giuridico; 
    2. A tal fine il territorio regionale  agricolo  forestale  viene
suddiviso in nove  ambiti  corrispondenti  ad  altrettante  strutture
associative senza scopo  di  lucro  di  cui  si  definiscono  organi,
competenze e le principali regole di organizzazione; 
    3. Riguardo all'assetto organizzativo degli ATC,  viene  prevista
l'assemblea dei delegati  quale  organo  rappresentativo  di  secondo
grado con funzione di approvare gli atti fondamentali  dell'ATC.  Con
tale previsione si intende dare  maggior  rilievo  al  controllo  sul
corretto  svolgimento  dell'attivita'  venatoria   da   parte   della
comunita' di un determinato ambito e in tal  modo  si  intende  anche
valorizzare il ruolo di tale comunita' nella gestione  delle  risorse
faunistiche; 
    4. La necessita'  di  introdurre  un  piu'  efficace  e  incisivo
controllo  da  parte  della  Regione   sull'attivita'   di   gestione
faunistico venatoria  svolta  dagli  ATC  mediante  l'istituzione  di
un'apposita commissione regionale di verifica composta da  funzionari
della Regione e delle province; 
    5. Per favorire  la  piu'  ampia  partecipazione  alle  procedure
selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture  da
parte degli ATC, si prevede la necessita' di suddividere  i  relativi
appalti in lotti  funzionali,  distinti  per  specifiche  funzioni  e
materie; 
    6.  Le  elevate  professionalita'  presenti  presso  le  province
toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro
istituzione,   gli   ATC    toscani,    sia    sotto    il    profilo
tecnico-faunistico, sia amministrativo; 
    7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento  di  attuazione  della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  «Recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della  fauna  selvatica
omeoterma e per  il  prelievo  venatorio»),  prevede  all'art.  4  la
possibilita' per gli ATC di avvalersi di personale delle province; 
    8. La situazione generale che tale personale  sta  attraversando,
si  ritiene  opportuno  prevedere,  anche  nella  l.r.   3/1194,   la
possibilita' che  gli  ATC  si  avvalgano,  in  via  prioritaria,  di
professionalita' che abbiano maturato  esperienze  in  questo  ambito
nelle amministrazioni provinciali; 
    9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalita' di protezione
del patrimonio faunistico nazionale di cui  alla  legge  11  febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica
sono  individuate  le  zonizzazioni  territoriali  «sottoambiti»  per
garantire le peculiarita' ambientali,  naturalistiche  e  faunistiche
afferenti  ai   singoli   contesti   territoriali.   L'organizzazione
venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per
quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore e'  autorizzato
ad esercitare l'attivita' venatoria; 
    10.  Viene   individuato   il   soggetto   scientifico   di   cui
l'Osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria si avvale per  il
conseguimento delle sue finalita', mentre  per  rafforzare  il  ruolo
della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa
essere nominata in presenza di piu' della meta' delle designazioni; 
    11. La quota di iscrizione agli ATC sara' decisa dai comitati  di
gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla  Giunta
regionale con propria deliberazione; 
    12. Per garantire il coordinamento delle  attivita'  di  gestione
faunistico venatoria su tutto il territorio regionale  e  l'effettivo
perseguimento delle finalita' programmate viene previsto  un  momento
di verifica da parte della Regione sull'attivita' svolta dagli ATC; 
    13. E' necessario adeguare  la  normativa  regionale  alla  nuova
formulazione dell'art. 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di
caccia su terreni coperti in tutto o nella  maggior  parte  di  neve,
salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione  della
caccia di selezione agli ungulati; 
    14. Viene  prevista  una  norma  transitoria  per  assicurare  la
fattibilita' del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli
di nuova istituzione; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge  regionale  12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio»), e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. L'Osservatorio assicura  il  supporto  tecnico  scientifico
necessario per le attivita' previste dalla presente legge avvalendosi
del Centro interuniversitario  di  ricerca  sulla  selvaggina  e  sui
miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).».