(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994 Art. 2 - Modifiche all'art. 10-bis della l.r. 3/1994 Art. 3 - Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994 Art. 4 - Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 3/1994 Art. 5 - Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994 Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994 Art. 7 - Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994 Art. 8 - Inserimento dell'art. 11-sexies nella l.r. 3/1994 Art. 9 - Modifiche all'art. 12 della l.r. 3/1994 Art. 10 - Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994 Art. 11 - Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994 Art. 12 - Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 Art. 13 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 3/1994 Art. 14 - Norma transitoria Art. 15 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, lettera l), dello Statuto; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Considerato quanto segue: 1. L'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza amministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l'inquadramento giuridico; 2. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione; 3. Riguardo all'assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l'assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell'ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell'attivita' venatoria da parte della comunita' di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunita' nella gestione delle risorse faunistiche; 4. La necessita' di introdurre un piu' efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attivita' di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un'apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province; 5. Per favorire la piu' ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC, si prevede la necessita' di suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie; 6. Le elevate professionalita' presenti presso le province toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro istituzione, gli ATC toscani, sia sotto il profilo tecnico-faunistico, sia amministrativo; 7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), prevede all'art. 4 la possibilita' per gli ATC di avvalersi di personale delle province; 8. La situazione generale che tale personale sta attraversando, si ritiene opportuno prevedere, anche nella l.r. 3/1194, la possibilita' che gli ATC si avvalgano, in via prioritaria, di professionalita' che abbiano maturato esperienze in questo ambito nelle amministrazioni provinciali; 9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalita' di protezione del patrimonio faunistico nazionale di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica sono individuate le zonizzazioni territoriali «sottoambiti» per garantire le peculiarita' ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali. L'organizzazione venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore e' autorizzato ad esercitare l'attivita' venatoria; 10. Viene individuato il soggetto scientifico di cui l'Osservatorio per la fauna e l'attivita' venatoria si avvale per il conseguimento delle sue finalita', mentre per rafforzare il ruolo della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa essere nominata in presenza di piu' della meta' delle designazioni; 11. La quota di iscrizione agli ATC sara' decisa dai comitati di gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione; 12. Per garantire il coordinamento delle attivita' di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l'effettivo perseguimento delle finalita' programmate viene previsto un momento di verifica da parte della Regione sull'attivita' svolta dagli ATC; 13. E' necessario adeguare la normativa regionale alla nuova formulazione dell'art. 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati; 14. Viene prevista una norma transitoria per assicurare la fattibilita' del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli di nuova istituzione; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994 1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attivita' previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).».