(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Titolo I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE) Capo I Modifiche al capo I della l.r. 1/2009 Art. 1 - Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 1/2009 Capo II Modifiche al capo II della l.r. 1/2009 Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2009 Art. 3 - Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 1/2009 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 1/2009 Art. 5 - Inserimento dell'art. 4-bis nella l.r. 1/2009 Art. 6 - Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 1/2009 Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 1/2009 Art. 8 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 1/2009 Art. 9 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 1/2009 Art. 10 - Modifiche all'art. 7-bis della l.r. 1/2009 Art. 11 - Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 1/2009 Art. 12 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 1/2009 Art. 13 - Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 1/2009 Art. 14 - Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 1/2009 Art. 15 - Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 1/2009 Art. 16 - Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 1/2009 Art. 17 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 1/2009 Art. 18 - Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 1/2009 Art. 19 - Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 1/2009 Art. 20 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 1/2009 Art. 21 - Inserimento dell'art. 18-bis nella l.r. 1/2009 Art. 22 - Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 1/2009 Art. 23 - Modifiche all'art. 20 della l.r. 1/2009 Capo III Modifiche al capo III della l.r. 1/2009 Art. 24 - Modifiche all'art. 22 della l.r. 1/2009 Art. 25 - Modifiche all'art. 23 della l.r. 1/2009 Art. 26 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 1/2009 Art. 27 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 1/2009 Art. 28 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 1/2009 Capo IV Modifiche al capo IV della l.r. 1/2009 Art. 29 - Modifiche all'art. 31 della l.r. 1/2009 Art. 30 - Modifiche all'art. 32 della l.r. 1/2009 Art. 31 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 1/2009 Art. 32 - Inserimento dell'art. 33-bis nella l.r. 1/2009 Art. 33 - Modifiche all'art. 34 della l.r. 1/2009 Capo V Modifiche al capo V della l.r. 1/2009 Art. 34 - Modifiche all'art. 38 della l.r. 1/2009 Capo VI Modifiche al capo VI della l.r. 1/2009 Art. 35 - Modifiche all'art. 40 della l.r. 1/2009 Art. 36 - Modifiche all'art. 42 della l.r. 1/2009 Art. 37 - Modifiche all'art. 43 della l.r. 1/2009 Art. 38 - Modifiche all'art. 44 della l.r. 1/2009 Art. 39 - Modifiche all'art. 46 della l.r. 1/2009 Capo VII Modifiche al capo VII della l.r. 1/2009 Art. 40 - Modifiche all'art. 48 della l.r. 1/2009 Art. 41 - Modifiche all'art. 49 della l.r. 1/2009 Art. 42 - Inserimento dell'art. 49-bis nella l.r. 1/2009 Art. 43 - Modifiche all'art. 50 della l.r. 1/2009 Art. 44 - Modifiche all'art. 51 della l.r. 1/2009 Art. 45 - Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009 Art. 46 - Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009 Art. 47 - Abrogazione dell'art. 54 della l.r. 1/2009 Art. 48 - Modifiche all'art. 55 della l.r. 1/2009 Art. 49 - Modifiche all'art. 56 della l.r. 1/2009 Art. 50 - Modifiche all'art. 57 della l.r. 1/2009 Art. 51 - Modifiche all'art. 58 della l.r. 1/2009 Art. 52 - Modifiche all'art. 59 della l.r. 1/2009 Capo VIII Disposizioni di prima applicazione e transitorie Art. 53 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie Titolo II MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 E 77/2012 Capo I Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) Art. 54 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 43/2006 Capo II Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro) Art. 55 - Sostituzione dell'art. 52 della l.r. 38/2007 Capo III Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale) Art. 56 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 20/2008 Art. 57 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 20/2008 Capo IV Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) Art. 58 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2009 Capo V Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) Art. 59 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009 Capo VI Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) Art. 60 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 66/2011 Capo VII Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) Art. 61 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 77/2012 Titolo III MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 E 80/2012 Capo I Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) Art. 62 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 59/1996 Art. 63 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 59/1996 Art. 64 - Introduzione dell'art. 9 bis nella l.r. 59/1996 Art. 65 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 59/1996 Capo II Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA») Art. 66 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 60/1999 Art. 67 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 60/1999 Art. 68 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 60/1999 Capo III Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana «APET») Art. 69 - Modifiche all'art. 4 della l.r.6/2000 Art. 70 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 6/2000 Art. 71 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2000 Capo IV Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT») Art. 72 - Modifiche all'art. 21 della l.r. 30/2009 Art. 73 - Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2009 Art. 74 - Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2009 Art. 75 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 30/2009 Art. 76 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 30/2009 Capo V Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) Art. 77 - Sostituzione dell'art. 11 della 39/2009 Capo VI Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) Art. 78 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2012 Art. 79 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 23/2012 Art. 80 - Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 23/2012 Art. 81 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 23/2012 Capo VII Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) Art. 82 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 80/2012 Art. 83 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 80/2012 Capo VIII Disposizioni finali Art. 84 - Disposizioni finali Art. 85 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana «APET»); Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione); Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»); Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012); Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000); Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunita' nella seduta del 9 dicembre 2014; Considerato quanto segue: Per quanto concerne il titolo I (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»): 1. Negli ultimi anni le politiche regionali hanno dovuto subire dei repentini adeguamenti al mutato contesto politico economico e sociale. Cio' rende necessario, al fine di fornire risposte efficaci ai bisogni della collettivita', apportare alla struttura organizzativa della Giunta regionale modifiche atte a rispondere in modo piu' rapido e coordinato agli indirizzi politici; 2. Il nuovo modello organizzativo prevede la trasformazione dell'attuale Direzione generale della Presidenza, struttura di supporto tecnico e amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente, nella Direzione generale della Giunta regionale, alla quale sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento generale fortemente potenziate rispetto all'assetto attuale, nonche' funzioni di presidio del corretto funzionamento dell'intera macchina amministrativa; 3. Coerentemente con il nuovo modello organizzativo proposto, vengono ridefinite le strutture dirigenziali, collocando in posizione gerarchicamente subordinata alla Direzione generale della Giunta macrostrutture denominate direzioni, con competenze per materia o di carattere trasversale, e prevedendo l'istituzionalizzazione di alcuni ambiti dell'organizzazione regionale dedicati alla gestione di progetti strategici la cui durata e' limitata nel tempo; 4. Il modello proposto, al fine di garantire maggiore efficienza dei rapporti tra le strutture dirigenziali, ridefinisce i ruoli dei direttori e dei responsabili di settore, riconducendo gli ambiti di competenza dei primi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento e dei secondi a quelle tipicamente gestionali, in stretto raccordo con le direttive impartite dagli organi di governo e dal Direttore generale. Conseguentemente, il modello prevede il superamento delle aree di coordinamento; 5. Si adegua la normativa regionale alle sopravvenute norme statali in materia di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, comandi e trasferimenti di dirigenti da altre pubbliche amministrazioni, nonche' di prevenzione della corruzione e trasparenza per cio' che concerne l'attivita' extraimpiego dei dipendenti; 6. Si dettano disposizioni di prima applicazione necessarie per l'adeguamento dell'attuale assetto della struttura organizzativa della Giunta regionale alle modifiche connesse all'introduzione del nuovo modello organizzativo e si introducono altresi' disposizioni relative alla decorrenza degli effetti delle norme modificate; 7. Si dettano, altresi', le disposizioni per l'adeguamento delle attuali strutture di supporto ai gruppi consiliari ed agli altri organismi politici del Consiglio regionale al fine di razionalizzare la composizione di tali strutture ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa nazionale e regionale per il personale delle strutture stesse. Per quanto concerne il titolo II (Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012): 8. Si adegua la disciplina regionale in materia di incentivi di progettazione alle novita' in materia introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 9. Al fine di migliorare l'efficienza della struttura, e' introdotta la possibilita' per il Presidente della Giunta, nei soli casi di impedimento dell'assessore competente o del dirigente competente, di delegare un funzionario a partecipare all'assemblea dei soci delle societa' partecipate dalla Regione; 10. Al fine di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali e di garantire maggiore flessibilita' organizzativa e' modificata la l.r. 40/2009 prevedendo la possibilita', per il dirigente, di delegare, in taluni casi, la partecipazione a conferenze di servizio a un funzionario assegnato alla propria struttura; 11. Sono modificate le disposizioni relative al personale operante presso l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello riconosciuto al restante personale regionale e contestualmente uniformare l'indennita' di servizio all'estero di tutto il personale dell'Ufficio. Per quanto concerne il titolo III (Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012): 12. Al fine di rendere omogenea la disciplina della figura del direttore degli enti e agenzie dipendenti della Regione, sono modificate le relative disposizioni delle leggi istitutive degli enti stessi, con particolare riferimento alla durata dell'incarico, alla disciplina del rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale, nonche' ai casi di revoca dell'incarico. E' modificato inoltre l'art. 4 della l.r. 23/2012 in quanto, a differenza degli organi amministrativi di vertice degli altri enti dipendenti, al Segretario generale dell'Autorita' portuale non sono attribuite funzioni di indirizzo politico, che risultano di competenza dei Comitati portuali; Approva la presente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 1/2009 1. Dopo l'art. 1 della l.r. 1/2009 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale). - 1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all'applicazione del comma 1.».