(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
                              Preambolo 
 
                              Titolo I 
 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO  UNICO  IN
  MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE) 
 
                               Capo I 
 
                Modifiche al capo I della l.r. 1/2009 
 
  Art. 1 - Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 1/2009 
 
                               Capo II 
 
               Modifiche al capo II della l.r. 1/2009 
 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2009 
  Art. 3 - Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 1/2009 
  Art. 4 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 1/2009 
  Art. 5 - Inserimento dell'art. 4-bis nella l.r. 1/2009 
  Art. 6 - Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 1/2009 
  Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 1/2009 
  Art. 8 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 1/2009 
  Art. 9 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 1/2009 
  Art. 10 - Modifiche all'art. 7-bis della l.r. 1/2009 
  Art. 11 - Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 1/2009 
  Art. 12 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 1/2009 
  Art. 13 - Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 1/2009 
  Art. 14 - Abrogazione dell'art. 11 della l.r. 1/2009 
  Art. 15 - Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 1/2009 
  Art. 16 - Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 1/2009 
  Art. 17 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 1/2009 
  Art. 18 - Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 1/2009 
  Art. 19 - Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 1/2009 
  Art. 20 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 1/2009 
  Art. 21 - Inserimento dell'art. 18-bis nella l.r. 1/2009 
  Art. 22 - Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 1/2009 
  Art. 23 - Modifiche all'art. 20 della l.r. 1/2009 
 
                              Capo III 
 
               Modifiche al capo III della l.r. 1/2009 
 
  Art. 24 - Modifiche all'art. 22 della l.r. 1/2009 
  Art. 25 - Modifiche all'art. 23 della l.r. 1/2009 
  Art. 26 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 1/2009 
  Art. 27 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 1/2009 
  Art. 28 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 1/2009 
 
                               Capo IV 
 
               Modifiche al capo IV della l.r. 1/2009 
 
  Art. 29 - Modifiche all'art. 31 della l.r. 1/2009 
  Art. 30 - Modifiche all'art. 32 della l.r. 1/2009 
  Art. 31 - Modifiche all'art. 33 della l.r. 1/2009 
  Art. 32 - Inserimento dell'art. 33-bis nella l.r. 1/2009 
  Art. 33 - Modifiche all'art. 34 della l.r. 1/2009 
 
                               Capo V 
 
                Modifiche al capo V della l.r. 1/2009 
 
  Art. 34 - Modifiche all'art. 38 della l.r. 1/2009 
 
                               Capo VI 
 
               Modifiche al capo VI della l.r. 1/2009 
 
  Art. 35 - Modifiche all'art. 40 della l.r. 1/2009 
  Art. 36 - Modifiche all'art. 42 della l.r. 1/2009 
  Art. 37 - Modifiche all'art. 43 della l.r. 1/2009 
  Art. 38 - Modifiche all'art. 44 della l.r. 1/2009 
  Art. 39 - Modifiche all'art. 46 della l.r. 1/2009 
 
                              Capo VII 
 
               Modifiche al capo VII della l.r. 1/2009 
 
  Art. 40 - Modifiche all'art. 48 della l.r. 1/2009 
  Art. 41 - Modifiche all'art. 49 della l.r. 1/2009 
  Art. 42 - Inserimento dell'art. 49-bis nella l.r. 1/2009 
  Art. 43 - Modifiche all'art. 50 della l.r. 1/2009 
  Art. 44 - Modifiche all'art. 51 della l.r. 1/2009 
  Art. 45 - Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009 
  Art. 46 - Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009 
  Art. 47 - Abrogazione dell'art. 54 della l.r. 1/2009 
  Art. 48 - Modifiche all'art. 55 della l.r. 1/2009 
  Art. 49 - Modifiche all'art. 56 della l.r. 1/2009 
  Art. 50 - Modifiche all'art. 57 della l.r. 1/2009 
  Art. 51 - Modifiche all'art. 58 della l.r. 1/2009 
  Art. 52 - Modifiche all'art. 59 della l.r. 1/2009 
 
                              Capo VIII 
 
          Disposizioni di prima applicazione e transitorie 
 
  Art. 53 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie 
 
                              Titolo II 
 
               MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 43/2006, 
        38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 E 77/2012 
 
                               Capo I 
 
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 43  (Istituzione  di
  due  strutture  speciali  per  le  attivita'  di  informazione  del
  Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) 
 
  Art. 54 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 43/2006 
 
                               Capo II 
 
Modifiche alla legge regionale  13  luglio  2007,  n.  38  (Norme  in
  materia  di  contratti  pubblici  e  relative  disposizioni   sulla
  sicurezza e regolarita' del lavoro) 
 
  Art. 55 - Sostituzione dell'art. 52 della l.r. 38/2007 
 
                              Capo III 
 
Modifiche alla legge regionale 28  aprile  2008,  n.  20  (Disciplina
  della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni
  e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma
  1 dello Statuto.  Norme  in  materia  di  componenti  degli  organi
  amministrativi delle societa' a partecipazione regionale) 
 
  Art. 56 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 20/2008 
  Art. 57 - Modifiche all'art. 14 della l.r. 20/2008 
 
                               Capo IV 
 
Modifiche alla legge regionale 22  maggio  2009,  n.  26  (Disciplina
  delle attivita' europee e di rilievo internazionale  della  Regione
  Toscana) 
 
  Art. 58 - Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2009 
 
                               Capo V 
 
Modifiche alla legge regionale 23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
  procedimento  amministrativo,   per   la   semplificazione   e   la
  trasparenza dell'attivita' amministrativa) 
 
  Art. 59 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009 
 
                               Capo VI 
 
          Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, 
              n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) 
 
  Art. 60 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 66/2011 
 
                              Capo VII 
 
          Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, 
              n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) 
 
  Art. 61 - Modifiche all'art. 18 della l.r. 77/2012 
 
                             Titolo III 
 
               MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 59/1996, 
        60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 E 80/2012 
 
                               Capo I 
 
        Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 
                      (Ordinamento dell'IRPET) 
 
  Art. 62 - Modifiche all'art. 3 della l.r. 59/1996 
  Art. 63 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 59/1996 
  Art. 64 - Introduzione dell'art. 9 bis nella l.r. 59/1996 
  Art. 65 - Modifiche all'art. 13 della l.r. 59/1996 
 
                               Capo II 
 
Modifiche alla legge regionale  19  novembre  1999,  n.  60  (Agenzia
  Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA») 
 
  Art. 66 - Modifiche all'art. 7 della l.r. 60/1999 
  Art. 67 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 60/1999 
  Art. 68 - Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 60/1999 
 
                              Capo III 
 
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000,  n.  6  (Costituzione
  dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana «APET») 
 
  Art. 69 - Modifiche all'art. 4 della l.r.6/2000 
  Art. 70 - Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 6/2000 
  Art. 71 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2000 
 
                               Capo IV 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  22  giugno  2009,  n.  30   (Nuova
  disciplina dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
  della Toscana «ARPAT») 
 
  Art. 72 - Modifiche all'art. 21 della l.r. 30/2009 
  Art. 73 - Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2009 
  Art. 74 - Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2009 
  Art. 75 - Modifiche all'art. 26 della l.r. 30/2009 
  Art. 76 - Modifiche all'art. 27 della l.r. 30/2009 
 
                               Capo V 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  17  luglio  2009,  n.  39   (Nuova
  disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
  ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) 
 
  Art. 77 - Sostituzione dell'art. 11 della 39/2009 
 
                               Capo VI 
 
Modifiche alla legge regionale 28 maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
  dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla  l.r.  88/1998  e
  l.r. 1/2005) 
 
  Art. 78 - Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 23/2012 
  Art. 79 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 23/2012 
  Art. 80 - Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 23/2012 
  Art. 81 - Modifiche all'art. 10 della l.r. 23/2012 
 
                              Capo VII 
 
Modifiche  alla   legge   regionale   27   dicembre   2012,   n.   80
  (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in
  ente Terre regionali toscane. Modifiche  alla  l.r.  39/2000,  alla
  l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) 
 
  Art. 82 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 80/2012 
  Art. 83 - Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 80/2012 
 
                              Capo VIII 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 84 - Disposizioni finali 
  Art. 85 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni); 
  Vista la  legge  regionale  29  luglio  1996,  n.  59  (Ordinamento
dell'IRPET); 
  Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»); 
  Vista la legge  regionale  28  gennaio  2000,  n.  6  (Costituzione
dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana «APET»); 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione  di  due
strutture speciali per le attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale e degli organi di governo della Regione); 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro); 
  Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1  dello
Statuto. Norme in materia di componenti degli  organi  amministrativi
delle societa' a partecipazione regionale); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n.  26  (Disciplina  delle
attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
«ARPAT»); 
  Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.  39  (Nuova  disciplina
del consorzio Laboratorio di monitoraggio e  modellistica  ambientale
per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria
per l'anno 2012); 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r.
1/2005); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012,  n.  80  (Trasformazione
dell'ente Azienda  regionale  agricola  di  Alberese  in  ente  Terre
regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r.  77/2004  e
alla l.r. 24/2000); 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per
le pari opportunita' nella seduta del 9 dicembre 2014; 
  Considerato quanto segue: 
  Per quanto concerne il titolo I (Modifiche alla legge  regionale  8
gennaio 2009, n. 1  «Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale»): 
    1. Negli ultimi anni le politiche regionali hanno  dovuto  subire
dei repentini adeguamenti al mutato  contesto  politico  economico  e
sociale. Cio' rende necessario, al fine di fornire risposte  efficaci
ai   bisogni   della   collettivita',   apportare   alla    struttura
organizzativa della Giunta regionale modifiche atte a  rispondere  in
modo piu' rapido e coordinato agli indirizzi politici; 
    2. Il  nuovo  modello  organizzativo  prevede  la  trasformazione
dell'attuale  Direzione  generale  della  Presidenza,  struttura   di
supporto tecnico e amministrativo all'esercizio  delle  funzioni  del
Presidente, nella Direzione generale  della  Giunta  regionale,  alla
quale sono attribuite funzioni di impulso  e  coordinamento  generale
fortemente potenziate rispetto all'assetto attuale, nonche'  funzioni
di  presidio  del   corretto   funzionamento   dell'intera   macchina
amministrativa; 
    3. Coerentemente con il  nuovo  modello  organizzativo  proposto,
vengono ridefinite le strutture dirigenziali, collocando in posizione
gerarchicamente subordinata  alla  Direzione  generale  della  Giunta
macrostrutture denominate direzioni, con competenze per materia o  di
carattere trasversale, e prevedendo l'istituzionalizzazione di alcuni
ambiti  dell'organizzazione  regionale  dedicati  alla  gestione   di
progetti strategici la cui durata e' limitata nel tempo; 
    4. Il modello proposto, al fine di garantire maggiore  efficienza
dei rapporti tra le strutture dirigenziali, ridefinisce i  ruoli  dei
direttori e dei responsabili di settore, riconducendo gli  ambiti  di
competenza dei primi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento  e
dei secondi a quelle tipicamente gestionali, in stretto raccordo  con
le direttive impartite  dagli  organi  di  governo  e  dal  Direttore
generale. Conseguentemente, il modello prevede il  superamento  delle
aree di coordinamento; 
    5. Si adegua  la  normativa  regionale  alle  sopravvenute  norme
statali in materia di assunzione di dirigenti con contratto  a  tempo
determinato, comandi e trasferimenti di dirigenti da altre  pubbliche
amministrazioni,  nonche'   di   prevenzione   della   corruzione   e
trasparenza  per  cio'  che  concerne  l'attivita'  extraimpiego  dei
dipendenti; 
    6. Si dettano disposizioni di prima applicazione  necessarie  per
l'adeguamento  dell'attuale  assetto  della  struttura  organizzativa
della Giunta regionale alle modifiche connesse  all'introduzione  del
nuovo modello organizzativo e si  introducono  altresi'  disposizioni
relative alla decorrenza degli effetti delle norme modificate; 
    7. Si dettano, altresi', le disposizioni per l'adeguamento  delle
attuali strutture di supporto ai  gruppi  consiliari  ed  agli  altri
organismi politici del Consiglio regionale al fine di  razionalizzare
la composizione di tali  strutture  ed  assicurare  il  rispetto  dei
limiti di spesa disposti dalla normativa nazionale e regionale per il
personale delle strutture stesse. 
  Per quanto concerne il titolo II (Modifiche  alle  leggi  regionali
43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012): 
    8. Si adegua la disciplina regionale in materia di  incentivi  di
progettazione alle novita' in materia introdotte dal decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la
trasparenza  amministrativa   e   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
    9.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  della  struttura,  e'
introdotta la possibilita' per il Presidente della Giunta,  nei  soli
casi  di  impedimento  dell'assessore  competente  o  del   dirigente
competente, di delegare un funzionario  a  partecipare  all'assemblea
dei soci delle societa' partecipate dalla Regione; 
    10. Al fine di valorizzare l'istituto della  delega  di  funzioni
dirigenziali e di garantire maggiore flessibilita'  organizzativa  e'
modificata  la  l.r.  40/2009  prevedendo  la  possibilita',  per  il
dirigente,  di  delegare,  in  taluni  casi,  la   partecipazione   a
conferenze di  servizio  a  un  funzionario  assegnato  alla  propria
struttura; 
    11.  Sono  modificate  le  disposizioni  relative  al   personale
operante presso l'Ufficio di collegamento  della  Regione  Toscana  a
Bruxelles  al  fine  di  rendere  omogeneo  il  relativo  trattamento
economico  rispetto  a  quello  riconosciuto  al  restante  personale
regionale  e  contestualmente  uniformare  l'indennita'  di  servizio
all'estero di tutto il personale dell'Ufficio. 
  Per quanto concerne il titolo III (Modifiche alle  leggi  regionali
59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012): 
    12. Al fine di rendere omogenea la disciplina  della  figura  del
direttore  degli  enti  e  agenzie  dipendenti  della  Regione,  sono
modificate le relative disposizioni delle leggi istitutive degli enti
stessi, con particolare riferimento alla durata  dell'incarico,  alla
disciplina  del  rapporto  di  lavoro,  al  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' ai casi di revoca dell'incarico. E' modificato
inoltre l'art. 4 della l.r. 23/2012 in  quanto,  a  differenza  degli
organi amministrativi di vertice  degli  altri  enti  dipendenti,  al
Segretario  generale  dell'Autorita'  portuale  non  sono  attribuite
funzioni di indirizzo  politico,  che  risultano  di  competenza  dei
Comitati portuali; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. 1/2009 
 
  1. Dopo l'art. 1 della l.r. 1/2009 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale).  -
1. Gli atti di carattere generale in materia di personale,  destinati
a trovare applicazione o comunque a produrre  effetti  anche  per  il
personale  del  Consiglio  regionale,  sono  assunti   dalla   Giunta
regionale,  oppure  dalla  sua  direzione  generale  previa   intesa,
rispettivamente, con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa,
gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale
del Consiglio regionale. 
  2. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di
carattere generale soggette all'applicazione del comma 1.».