(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 24 dicembre 2014) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 Art. 2 - Disposizione transitoria PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'articolo 20, comma 2, lettera b); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 ottobre 2014; Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 ottobre 2014; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 1133; Considerato quanto segue: 1. risulta opportuno modificare la disposizione relativa alla durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per ancorarla allo svolgimento dei cicli di valutazione, in quanto la durata triennale attualmente prevista dall'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R12010 non corrisponde all'effettiva tempistica degli adempimenti connessi ai suddetti cicli; 2. in coerenza con quanto disposto al punto 1, viene adeguata la norma relativa all'indennita' percepita dall'OIV, che viene ancorata al ciclo annuale di' valutazione; 3. si introducono norme transitorie volte a consentire l'allineamento degli Organismi in carica nel 2015 alle nuove disposizioni, anche in considerazione delle imminenti scadenze istituzionali dell'amministrazione; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 1. Il comma 1 dell'articolo 28-undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di' organizzazione e ordinamento del personale») e' sostituito dal seguente: «1. L'OIV e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico e' conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non piu' di tre cicli di valutazione e puo' essere rinnovato una sola volta.». 2. Il comma 4 dell'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 e' sostituito dal seguente: «4. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennita' per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.».