(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63  del
                          24 dicembre 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
  PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 
  Art. 2 - Disposizione transitoria 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale)   e   in
particolare l'articolo 20, comma 2, lettera b); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale»); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 28 agosto 2014; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 6 ottobre 2014; 
  Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare,
espresso nella seduta del 28 ottobre 2014; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 3 febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre  2014,  n.
1133; 
  Considerato quanto segue: 
  1. risulta  opportuno  modificare  la  disposizione  relativa  alla
durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
per ancorarla allo svolgimento dei cicli di valutazione, in quanto la
durata triennale attualmente prevista dall'articolo  28-undecies  del
d.p.g.r. 33/R12010 non  corrisponde  all'effettiva  tempistica  degli
adempimenti connessi ai suddetti cicli; 
  2. in coerenza con quanto disposto al punto 1,  viene  adeguata  la
norma relativa all'indennita' percepita dall'OIV, che viene  ancorata
al ciclo annuale di' valutazione; 
  3.  si   introducono   norme   transitorie   volte   a   consentire
l'allineamento  degli  Organismi  in  carica  nel  2015  alle   nuove
disposizioni,  anche  in  considerazione  delle  imminenti   scadenze
istituzionali dell'amministrazione; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'articolo 28-undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 28-undecies del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n.  33/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
«Testo  unico  in  materia  di'  organizzazione  e  ordinamento   del
personale») e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'OIV e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da
tre a cinque membri. L'incarico e' conferito con una decorrenza e per
una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non piu'  di  tre
cicli di valutazione e puo' essere rinnovato una sola volta.». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 28-undecies del d.p.g.r.  33/R/2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Ai componenti dell'OIV spetta un'indennita'  per  ogni  ciclo
annuale di valutazione nella misura fissata con  deliberazione  della
Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.».