(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014 
  Art. 4 - Entrata in vigore 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24  dicembre
2010, n. 61/R (Regolamento di  attuazione  della  legge  regionale  5
agosto 2009, n. 51) in materia  di  autorizzazione  e  accreditamento
delle strutture sanitarie, 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta  regionale  8  gennaio
2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 61/R/2010); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 18 settembre 2014; 
  Visto il parere della Direzione generale della  Presidenza  di  cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale n. 4 del 3 febbraio 2014; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento approvato con deliberazione di Giunta  regionale  del  15
dicembre 2014 n. 1205; 
  Visto il parere della Quarta Commissione consiliare espresso  nella
seduta del 22 dicembre 2014; 
  Visto il parere della Direzione generale della  Presidenza  di  cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale n. 4 del 3 febbraio 2014; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014,  n.
1255; 
  Considerato quanto segue: 
    1) e' opportuno  differenziare  l'impegno  orario  del  direttore
sanitario in funzione della complessita' delle diverse  tipologie  di
strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche; 
    2) e' necessario, relativamente alle procedure di  autorizzazione
ed  accreditamento  delle  strutture  terapeutiche  per  persone  con
dipendenze patologiche tossicodipendenti, prevedere un unico  termine
di adeguamento per tutti i requisiti richiesti, allineando il termine
previsto per l'adeguamento ad alcuni requisiti e per la presentazione
della richiesta di autorizzazione a  quello  del  31  dicembre  2015,
termine gia' previsto per l'adeguamento ai requisiti  strutturali  ed
impiantistici; 
    3) e' necessario prorogare la fase transitoria di adeguamento  ai
requisiti  di  autorizzazione  ed  accreditamento  per  le  strutture
sanitarie pubbliche per consentire il completamento del  percorso  di
accreditamento, in considerazione della molteplicita' delle strutture
coinvolte, della complessita' delle situazioni  e  degli  adempimenti
richiesti; 
    4) e' necessario inserire la clausola  di  immediata  entrata  in
vigore del presente regolamento in considerazione delle  proroghe  di
adeguamento previste nell'atto; 
  Si approva il presente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                       del d.p.g.r. 61/R/2010 
 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le  parole  «obbligo
di orario» sono inserite le seguenti: «e  le  strutture  terapeutiche
per persone con  dipendenze  patologiche  nelle  quali  il  direttore
sanitario e' soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis,». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo  5  del  d.p.g.r.  61/  R/2010  e'
inserito il seguente: 
  «1 bis. Nelle strutture terapeutiche  per  persone  con  dipendenze
patologiche l'orario del direttore sanitario e' cosi' articolato: 
    a)  nessun  obbligo  di  orario  nelle  strutture  che   svolgono
esclusivamente attivita' semiresidenziale ed in  quelle  residenziali
con un numero di posti letto inferiore a trenta; 
    b) dodici ore  settimanali  per  le  strutture  residenziali  con
numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta; 
    c) diciotto ore settimanali per  le  strutture  residenziali  con
numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.».