(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. L'art. 2  della  legge  regionale  n.  28  aprile  2014,  n.  26
«Disposizioni regionali per  il  coordinamento  della  pianificazione
paesaggistica  con  gli  altri  strumenti   di   pianificazione»   e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  2.  (Procedura  per  il  coordinamento  della  funzione   di
coordinamento  della  pianificazione  paesaggistica  con  gli   altri
strumenti di pianificazione). - 1. Nel procedimento di  conformazione
e di  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali  al  Piano
Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si
fanno carico di una accurata trasposizione grafica  delle  previsioni
di  P.R.P.  alle  scale  del  Piano,  riproponendo,   altresi',   una
cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata. 
  2.  In  sede  di  conformazione  ed  adeguamento  degli   strumenti
urbanistici al P.R.P.,  le  amministrazioni  comunali  assicurano  la
partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali in  seno  alla  Conferenza  di  servizi,  al  cui
interno detti organi esprimono il proprio parere  per  i  profili  di
competenza. Ai fini dell'acquisizione del  parere,  si  applicano  le
disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Se le previsioni  proposte  negli  strumenti  di  pianificazione
locali   si   limitano   ad   un   mero   recepimento   del   P.R.P.,
l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza  di  servizi  di
cui al comma 2, allega alla deliberazione dell'avvenuta  approvazione
del proprio strumento urbanistico  la  dichiarazione  di  conformita'
delle previsioni  proposte  agli  usi  consentiti  dal  P.R.P.  e  la
trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente. 
  4. Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come  proposta
di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di
servizi di cui al comma 2, dai competenti organi  del  Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'  vincolante.
All'esito della Conferenza di servizi,  la  proposta,  unitamente  al
parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il  tramite  della
Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime
con apposito atto deliberativo. 
  5. Il provvedimento  di  cui  al  comma  4,  pubblicato  nel  BURA,
costituisce variante al P.R.P. ed e' condizione  imprescindibile  per
la definitiva approvazione della variante proposta».