(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2014 1. L'art. 2 della legge regionale n. 28 aprile 2014, n. 26 «Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione» e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione). - 1. Nel procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresi', una cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata. 2. In sede di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le amministrazioni comunali assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali in seno alla Conferenza di servizi, al cui interno detti organi esprimono il proprio parere per i profili di competenza. Ai fini dell'acquisizione del parere, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza di servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione di conformita' delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente. 4. Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' vincolante. All'esito della Conferenza di servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo. 5. Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato nel BURA, costituisce variante al P.R.P. ed e' condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta».