(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio  Regionale  n.  12/5  del  2dicembre
2014. 
 
                              Promulga 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo,  nel  rispetto   del   Titolo   V   della
Costituzione, dello Statuto regionale ed in  attuazione  della  legge
regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla  partecipazione
della Regione Abruzzo ai processi  normativi  dell'Unione  Europea  e
sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la  presente
legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: 
  a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei  pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera; 
  b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante  un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al  fine  di
impedire  l'ingresso  dei  medicinali  falsificati  nella  catena  di
fornitura legale; 
  c) regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione,  del  25  luglio
2013, recante modifica del regolamento (UE) n.  142/2011  per  quanto
riguarda le voci sul benessere degli animali in  determinati  modelli
di certificati sanitari; 
  d) regolamento (CE) n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  e) regolamento (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  f) regolamento (CE) n. 234/2011 della  Commissione,  del  10  marzo
2011, che attua il  regolamento  (CE)  n.  1331/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che  istituisce  una  procedura  uniforme  di
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari; 
  g) regolamento (UE) n.  1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai
consumatori, del 25 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  h) regolamento (UE)  n.  609/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli  alimenti  destinati  ai
lattanti e ai bambini nella prima  infanzia,  agli  alimenti  a  fini
medici  speciali  e  ai  sostituti  dell'intera  razione   alimentare
giornaliera per il controllo del  peso  e  che  abroga  la  direttiva
92/52/CEE  del   Consiglio,   le   direttive   96/8/CE,   1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva  2009/39/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  i  regolamenti  (CE)  n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  i) regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre
2006, sulle buone pratiche di fabbricazione  dei  materiali  e  degli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  j) regolamento (CE) n. 282/2008 della  Commissione,  del  27  marzo
2008, relativo ai materiali e  agli  oggetti  di  plastica  riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento
(CE) n. 2023/2006. 
  2. La presente legge contiene inoltre disposizioni  per  assicurare
la conformita' alla normativa europea sugli aiuti di Stato: 
  a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo; 
  b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo del
sistema produttivo regionale con  riguardo  agli  aspetti  di  tutela
ambientale.