(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del
                          30 dicembre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n.  14/5  del  9  dicembre
2014; 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di contenere  i  costi  dell'azione  amministrativa,  di
realizzare economie di scala e di  razionalizzare  le  partecipazioni
societarie regionali, la Regione Abruzzo  persegue  il  miglioramento
della gestione  operativa  ed  economico-finanziaria  delle  societa'
regionali di trasporto pubblico locale  e  a  tal  fine  promuove  la
costituzione di una unica azienda pubblica. 
  2. Per il conseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
presente legge disciplina le modalita' dirette alla fusione  mediante
incorporazione  delle  societa'  «Gestione  Trasporti   Metropolitani
S.p.A.» e  «Ferrovia  Adriatico  Sangritana  S.p.A.»  nella  societa'
«Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A».