(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/5 del 9 dicembre 2014; Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Al fine di contenere i costi dell'azione amministrativa, di realizzare economie di scala e di razionalizzare le partecipazioni societarie regionali, la Regione Abruzzo persegue il miglioramento della gestione operativa ed economico-finanziaria delle societa' regionali di trasporto pubblico locale e a tal fine promuove la costituzione di una unica azienda pubblica. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le modalita' dirette alla fusione mediante incorporazione delle societa' «Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A.» e «Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.» nella societa' «Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A».