(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo - speciale - n. 147 del 30 dicembre 2014) 
 
                 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6  del  16  dicembre
2014; 
 
                              Promulga: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 3/2014 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della  legge  regionale  4  gennaio
2014, n. 3 (Legge organica in  materia  di  tutela  e  valorizzazione
delle foreste, dei pascoli e del  patrimonio  arboreo  della  Regione
Abruzzo) e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Per le attivita' di cui al comma 5 realizzate in  assenza
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, puo' essere richiesta
autorizzazione a sanatoria, che e' rilasciata quando le  opere  e  le
relative  trasformazioni  non  abbiano   pregiudicato   ne'   possano
pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate  e  siano
state realizzate in conformita' alla presente legge,  al  regolamento
di cui all'art. 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo
III, nonche' ai vincoli esistenti ed alla pianificazione  urbanistica
e sovraordinata. Il rispetto delle predette  condizioni  deve  essere
attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente  e
del tecnico incaricato della redazione della progettazione  esecutiva
di cui al comma 7. L'autorizzazione a  sanatoria  e'  subordinata  in
ogni caso al pagamento delle  sanzioni  amministrative  di  cui  alla
presente legge ed  all'esecuzione  dei  lavori  di  consolidamento  o
adeguamento ove prescritti.».