(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 147 del 30 dicembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 15/6 del 16 dicembre 2014; Promulga: Art. 1 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 3/2014 1. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le attivita' di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, puo' essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che e' rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato ne' possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformita' alla presente legge, al regolamento di cui all'art. 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonche' ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria e' subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.».