(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  in   materia   di
ordinamento degli enti locali di cui all'art. 2, comma primo, lettera
b), della legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4  (Statuto
speciale per  la  Valle  d'Aosta),  in  combinato  disposto  con  gli
articoli 117 della Costituzione e 10 della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, nonche' nel  rispetto  dei  principi  di  cui  ai
titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n.
54 (Sistema delle autonomie in  Valle  d'Aosta),  la  presente  legge
disciplina le modalita' di organizzazione dell'esercizio obbligatorio
in forma  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  comunali,  con
l'obiettivo di incrementare la qualita' delle prestazioni erogate  ai
cittadini,  riducendo  complessivamente  gli  oneri  organizzativi  e
finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni
sull'intero territorio regionale. 
  2. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al comma  1
e  in  ossequio  ai  principi  di   sussidiarieta',   adeguatezza   e
differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei
74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio  tessuto
identitario, culturale e sociale, a salvaguardia  delle  peculiarita'
culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.