(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'art. 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalita' di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualita' delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale. 2. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e in ossequio ai principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei 74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio tessuto identitario, culturale e sociale, a salvaguardia delle peculiarita' culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.